Il complesso di norme che viene chiamato dir commerciale si centra dunque oggi sul rilievo giuridico concesso al fenomeno dell’ impresa. Il codice tuttavia definisce, all’ art. 2082, l’ imprenditore. L’ organizzazione economica mirata alla produzione e allo scambio di beni e servizi, suppone regolazioni specifiche vuoi quanto all’ azione che viene svolta, vuoi quanto agli strumenti coi quali l’ azione viene svolta. L’ attenzione è così portata su una attività intesa come sequenza di atti fra loro coordinati vuoi strutturalmente che funzionalmente; ma è fermata non sugli atti che formano la sequenza singolarmente considerati seppure tenendo conto delle reciproche interconnessioni, sebbene sulla sequenza globalmente intesa e sul profilo organizzativo che consente di individuarla e che esige regolazione.

I vari atti di cui si compone la sequenza organizzativa presa in esame, non sono indifferenti al nesso che li lega all’ attività organizzata in forma d’ impresa; al contrario, spesso l’ essere compiuti in un contesto di attività d’ impresa li qualifica e ne condiziona la disciplina. Si ha così la categoria dei contratti d’ impresa. Ma tornando all’ attività di impresa propriamente detta, questa risulta passibile di valutazione, ed è valutata in quanto tale, in via autonoma, separatamente dalla valutazione dei singoli atti. Vero è che ogni atto di iniziativa economica coinvolge pluralità di interessi, tutti da prendere in considerazione.

La congerie di istanze e di interessi esige un’ impostazione di vertice che ne consenta la regolazione nell’ ottica polivalente che si è indicata e tuttavia nella considerazione delle interconnessioni che obiettivamente ricorrono. Da qui una serie di discipline speciali rispetto al dir comune nel contesto di un’ attività d’ impresa. Da qui ancora discipline che regolano non gli atti organizzati ma il momento organizzativo che in definitiva li qualifica e li distingue come appartenenti ad attività d’ impresa. Attività d’ impresa che rileva allora come premessa logica utile a consentire la costruzione e la spiegazione di discipline specifiche.

Ne discende la valenza normativa della nozione di attività d’ impresa e la sua non suscettibilità ad essere considerata in termini di fattispecie. Il sistema privatistico si snoda peraltro sulla figura del soggetto . Il modello su cui il sistema si costruisce parte del soggetto, regola per un verso classi di comportamenti leciti e/o dovuti, per altro verso schemi di azione culminanti nell’ atto di autonomia negoziale. La definizione data dall’ art. 2082 si concilia così con la struttura del codice; ma la regolazione del fenomeno commerciale resta “ad attività” e si caratterizza e si distingue come tale.

Come è evidente, sarebbe errato parlare di personalizzazione dell’ impresa. All’ opposto, il sistema del codice rifiuta proprio la regolazione “a soggetto” del fenomeno dell’ impresa, e altresì il riconoscimento, nell’ impresa , di interessi metaindividuali

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