Negli ultimi decenni si è progressivamente modificato in tutte le economie occidentali il rapporto tra l’intervento pubblico e l’intervento dei soggetti privati in materia sociale. A causa delle cicliche e prolungate crisi economiche, gli Stati nazionali più evoluti, se hanno dovuto ridimensionare il loro intervento diretto, individuando in maniera più rigorosa e selettiva le situazioni di effettivo bisogno, nel contempo hanno cercato di sopperire a tale ridimensionamento tramite la promozione dell’azione di soggetti privati nell’organizzazione dei servizi e nell’erogazione delle prestazioni.

Per effetto di ciò, la realizzazione di obiettivi di interesse generale in campo sociale risulta affidata ad un sistema sempre più integrato e plurale, nel quale (interesse) pubblico e (interesse) privato coesistono e interagiscono, dando vita a nuovi modelli che, pur tra loro diversificati, puntano tutti a valorizzare le comunità intermedie e la dimensione collettiva. Devono essere dunque ricordate le scelte del legislatore che hanno avuto ad oggetto:

La “privatizzazione” di alcuni enti che gestiscono la tutela previdenziale obbligatoria; l’affidamento ai fondi istituiti dalla contrattazione collettiva della gestione degli ammortizzatori sociali in settori che ne erano privi, come il credito e, più, recentemente, la generalizzazione del sistema dei fondi di solidarietà bilaterali; la istituzione dei fondi interprofessionali per la formazione continua, ai quali può essere devoluta una parte della contribuzione dovuta dal datore di lavoro per la tutela della disoccupazione; l’estensione delle funzioni demandate agli istituti di patronato; il riconoscimento e la promozione dell’attività degli enti bilaterali; il regime fiscale di favore previsto in favore del welfare aziendale.

La collaborazione tra pubblico e privato nella realizzazione della tutela previdenziale, mediante una proficua cooperazione tra Stato, gruppi intermedi e società civile, trova fondamento negli stessi principi costituzionali. L’articolo 38 Cost. abilita lo Stato a realizzare l’obiettivo dell’adeguatezza della prestazione previdenziale anche non direttamente, ma con organi da esso solo integrati. Il ruolo delle formazioni sociali, a sua volta, è protetto e valorizzato negli articoli 2 e 39 della Costituzione. infine, il nuovo testo del comma 4 dell’articolo 118 della Costituzione accoglie il principio della sussidiarietà orizzontale, imponendo allo Stato, e alle altre entità di governo locali, di favorire l’autonoma iniziativa privata per lo svolgimento di tutte le attività di interesse generale, compresa la previdenza sociale.

 

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