Il discorso sulla natura e sulla funzione delle prescrizioni previdenziali è collegato a quello del rischio. La dottrina tradizionale designa come rischio ogni evento al verificarsi del quale sorge il diritto dei soggetti protetti alle prestazioni previdenziali.
Tale concezione, da un lato, presuppone l’equiparazione delle assicurazioni sociali a quelle private. Dall’altro essa deve essere posta in relazione al rilievo attribuito al rischio professionale il quale costituì la giustificazione della prima forma di assicurazione sociale, quella contro gli infortuni sul lavoro.
Nonostante l’evoluzione del sistema previdenziale e l’istituzione di forme di tutela diverse da quella per gli infortuni sul lavoro, si è continuato a ritenere che il rischio professionale costituisce fondamento e la giustificazione dell’imposizione dell’obbligazione contributiva posta a carico al datore di lavoro. Quest’ultimo sarebbe chiamato a sopportare le conseguenze di quegli eventi che colpiscono il lavoratore che è alle sue dipendenze.
Sennonché questa concezione non è idonea a fornire una esatta qualificazione del sistema giuridico della previdenza sociale. Essa è insufficiente a dare ragione dell’imposizione dell’obbligo contributivo agli stessi lavoratori subordinati; e inoltre soltanto alcuni degli eventi al verificarsi del quale la legge prevede l’erogazione delle prestazioni previdenziali sono connessi con la prestazione di un’attività lavorativa.
In ogni caso non si può ritenere che le conseguenze dannose dell’evento futuro è incerto e colpire lavoratore siano trasferite sul datore di lavoro.
Per poter accogliere tale concezione si dovrebbe ritenere che il trasferimento delle conseguenze dannose di tali eventi dal lavoratore al datore di lavoro avvenga mediante un meccanismo simile a quello dell’assicurazione privata, mediante cioè l’assunzione di un nuovo rischio da parte del datore di lavoro. Ma l’accoglimento di siffatta concezione presuppone l’esistenza di una corrispettività tra contributi e prestazioni previdenziali. Ma, i contributi e le prestazioni sono rispettivamente riscossi ed erogate per la realizzazione di un fine pubblico.
Anche per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro deve ritenersi attualmente superato il principio del rischio professionale. Questa forma di tutela previdenziale è espressione del più elevato principio della solidarietà sociale.