Il primo rischio, detto anche rischio del lavoro, è quello incidente sull’utilità prodotta dalla prestazione di lavoro (c.d. commodum obligationis): è l’alea (incertezza) che incide sul risultato produttivo delle erogazioni delle energie di lavoro.

Il rischio dell’utilità del lavoro è collegato all’incertezza del valore del risultato produttivo delle energie stesse. Nella locazione d’opera il rischio è a carico del locatore o lavoratore autonomo, il quale si obbliga a prestare l’opera finita, qualunque sia il costo da sopportare per ottenere il risultato. Nella locazione delle opere il risultato è a carico dell’imprenditore, poiché il lavoratore subordinato si obbliga a prestare le proprie energie di lavoro, sopportando soltanto il rischio (periculum) della mancanza di lavoro.

Il secondo è quello dell’impossibilità o mancanza del lavoro per caso fortuito o per forza maggiore (c.d. periculum obligationis) (possono essere cause soggettive: gravidanza, malattia, oppure oggettive: inondazioni, eventi naturali o artificiali, che impediscano l’esecuzione dell’attività): è l’alea incidente sulla perdita totale o parziale del corrispettivo da parte del lavoratore.

Il debitore è esonerato dall’obbligo di eseguire la prestazione divenuta impossibile, ma perde il diritto alla controprestazione.

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