Il rischio professionale

Il discorso sulla natura e sulla funzione delle prescrizioni previdenziali è collegato a quello del rischio. La dottrina tradizionale designa come rischio ogni evento al verificarsi del quale sorge il diritto dei soggetti protetti alle prestazioni previdenziali.

Tale concezione presuppone l’equiparazione delle assicurazioni sociali a quelle private.

Essa deve essere posta in relazione al rilievo attribuito al rischio professionale il quale costituì la giustificazione della prima forma di assicurazione sociale, quella contro gli infortuni sul lavoro.

Il rischio professionale costituisce fondamento e la giustificazione dell’imposizione dell’obbligazione contributiva posta a carico al datore di lavoro. Quest’ultimo sarebbe chiamato a sopportare le conseguenze di quegli eventi che colpiscono il lavoratore che è alle sue dipendenze.

Questa concezione è, a nostro avviso, inidonea a fornire una esatta qualificazione del sistema giuridico della previdenza sociale. Essa è insufficiente a dare ragione dell’imposizione dell’obbligo contributivo agli stessi lavoratori subordinati.

Non si può ritenere che le conseguenze dannose dell’evento futuro e incerto siano trasferite sul datore di lavoro.

Per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro deve ritenersi attualmente superato il principio del rischio professionale. Questa forma di tutela previdenziale è espressione del più elevato principio della solidarietà sociale.

Il rischio del sistema giuridico della previdenza sociale

Se per il rischio deve intendersi il giudizio di possibilità o di probabilità del verificarsi di un evento, deve respingersi come inesatta la comune definizione del rischio come oggetto del rapporto giuridico previdenziale.

Il rischio, inteso come giudizio di probabilità del verificarsi di determinati eventi, assume giuridica rilevanza in quanto l’ordinamento ne regola le conseguenze.

Nel sistema giuridico della previdenza sociale le conseguenze del verificarsi di determinati eventi vengono, per legge, sopportate dagli enti previdenziali i quali sono obbligate ad erogare, al verificarsi dell’evento, le prestazioni previdenziali.

In alcune situazioni, come dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, si ha una particolare rilevanza del rischio quanto ad esso sono proporzionati i contributi previdenziali. Tale corrispondenza influisce solo sull’ammontare dei contributi e non sull’esistenza dell’obbligo contributivo.

Il fatto che i contributi siano proporzionati alla probabilità del verificarsi dell’evento risponde solo l’esigenza di garantire la economicità e l’equilibrio finanziario della gestione.

 

Il rischio sociale

Il concetto di rischio presenta nella previdenza sociale caratteristiche particolari, sia riguardo al tipo di intervento volto a regolare le conseguenze degli eventi previsti, sia alla natura di questi ultimi è cioè al fine dell’intervento stesso.

L’eliminazione delle conseguenze che determinati eventi producono sui lavoratori è realizzata mediante l’erogazione di prestazioni previdenziali, alla quale si provvede sia con il contributo finanziario dello stato, sia con le posizioni contributi che hanno natura d’imposta.

Il sistema giuridico della previdenza sociale deve essere considerato come espressione della solidarietà di tutta la collettività organizzata nello stato.

Gli eventi al verificarsi dei quali è prevista l’erogazione di prestazioni e sono eventi, per la natura delle cose o per il modo in cui la società è organizzata, normalmente inevitabili che determinano per chi vive del proprio lavoro una situazione di bisogno.

Se si volesse fornire una qualificazione di questi eventi si potrebbe parlare di rischi sociali.

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