Un altro rapporto speciale di lavoro subordinato è quello tra società sportive e sportivi professionisti, regolato dalla L. 23 marzo 1981, n. 91.

La legge individua gli sportivi professionisti, stabilendo che sono tali “gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico – sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell’ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione

dalle federazioni sportive nazionali secondo norme emanate dalle federazioni stesse, con l’osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell’attività dilettantistica da quella professionistica”.

L’attività svolta dall’atleta a titolo oneroso e con carattere di continuità costituisce l’oggetto di un rapporto di lavoro dipendente. Lo sportivo professionista assume, invece, la veste di lavoratore autonomo quando ricorre anche uno solo dei seguenti requisiti:

l’attività è svolta per una manifestazione sportiva singola o per più manifestazioni collegate tra di loro in un breve periodo di tempo;

non è previsto alcun obbligo di frequenza a sedute di preparazione o di allenamento;

la prestazione non supera le 8 ore settimanali o 5 giorni in un mese o 30 giorni in un anno.

A parte la norma secondo cui l’assunzione dello sportivo professionista con contratto di lavoro può avvenire in modo diretto, il legislatore ha previsto che il contratto debba essere stipulato in forma scritta, a pena di nullità, secondo il contratto–tipo predisposto dalle federazioni sportive nazionali; ogni clausola del contratto individuale contenente deroghe peggiorative viene sostituita di diritto da quella del contratto–tipo. Il contratto individuale deve essere depositato presso la federazione sportiva nazionale per l’approvazione. Esso deve contenere una clausola che stabilisca “l’obbligo dello sportivo al rispetto delle istruzioni tecniche e delle prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici”. Al contrario, non può contenere clausole di non concorrenza o limitative, per il periodo successivo alla cessazione del contratto stesso.

Al rapporto di lavoro sportivo subordinato non si applicano la disciplina limitativa dei licenziamenti individuali ed alcune norme del Titolo I della L. n. 300. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni non escluse dalla normativa speciale.

Il contratto può avere una durata determinata, non superiore a 5 anni. E’ consentita, in questi casi, la cessione del contratto da una società sportiva ad un’altra prima della sua scadenza, purché lo sportivo contraente ceduto vi acconsenta.

La legge ha previsto l’abolizione del c.d. vincolo sportivo, consistente in una notevole limitazione della libertà contrattuale dell’atleta professionista precedentemente attuata nell’ordinamento sportivo.

In un caso solo sussiste ancora una penetrante compressione dell’autonomia contrattuale dell’atleta: la legge attribuisce alla società che ha provveduto alla sua formazione tecnica, il diritto di stipulare con lo stesso il primo contratto professionistico.

Un cenno conclusivo merita il “premio di addestramento e formazione tecnica”, che deve essere stabilito dalle Federazioni sportive nazionali in favore della società o associazione sportiva presso la quale l’atleta ha svolto la sua ultima attività dilettantistica o giovanile. Esso ha sostituito l’indennità di preparazione e promozione, ciò al fine di adeguare la normativa interna al principio della libera circolazione dei lavoratori sportivi in ambito comunitario.

 

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