Altro rapporto speciale è il lavoro sportivo, che s’inquadra nella più generale categoria del rapporto con esposizione in pubblico.

Le ipotesi di lavoro autonomo. La L.91/1981, che si riferisce al lavoro degli atleti, dei direttori tecnici e degli allenatori, sancisce espressamente che il rapporto è autonomo se ricorre una di queste tre ipotesi: a) l’impe­gno per una sola manifestazione sportiva, o per una serie determinata di manifestazioni; b) l’impegno per un numero di ore non superiore ad 8 nella settimana, per un numero di gior­ni non superiore a cinque nel mese, per un numero di giorni non superio­re a 30 in un anno; c) mancanza di un obbligo di partecipare agli allena­menti o a sedute atletiche. Nelle prime due ipotesi si sarebbe potuto configurare un contratto di lavoro subordinato a termine o a tempo parziale. Anche quando ricorre una delle ipotesi di lavoro autonomo, secondo la legge, gli sportivi sono comunque assoggettati al po­tere direttivo del datore che organizza le manifestazioni sportive per esigenze dello spettacolo.

Ne consegue che il criterio di qualificazione sancito dall’art. 2094 cc. perde rilevanza e ciò giustifica che la legge abbia individuato, in deroga al­le fattispecie generali, le ipotesi di lavoro autonomo, da assimilare, tutta­via, al lavoro parasubordinato, per la continuità ed il coordinamento.

La peculiarità del lavoro con esposizione in pubblico. Quanto osser­vato può essere sostenuto per altre ipotesi di lavo­ro con esposizione in pubblico (lavoro di modelle, attori, cantanti, ecc.). Anche in tali ipotesi, l’esposizione in pubblico richiede l’assoggetta­mento del lavoratore al potere direttivo di chi organizza le manifestazioni artistiche, teatrali, ecc.. Poiché non può estendersi agli altri lavoratori con esposizione in pub­blico la legge sul lavoro sportivo, che è una legge speciale, deve ritenersi che il criterio di distinzione non sia la soggezione al potere direttivo, pre­sente anche nel lavoro autonomo, ma quello della durata della prestazio­ne, di scarsa entità nel caso del lavoro autonomo, di maggiore rilevanza, nel caso del lavoro subordinato.

Esclusione della parasubordinazione. È difficile che assuma rilevanza la parasubordinazione, in quanto il rapporto, comunque caratte­rizzato dall’ assoggettamento al potere direttivo, o è meramente occasio­nale e quindi autonomo con giurisdizione del giu­dice civile, o è continuativo, presentando, di conseguenza, le caratteristi­che del rapporto di lavoro subordinato, soprattutto a termine ed a tempo parziale, pur se con aspetti speciali.

Il lavoro giornalistico. Anche il lavoro giornalistico (come quello artistico) prescinde in parte dall’assoggettamento al potere direttivo mentre as­sumono rilevanza altri elementi, come la continuità della collaborazione e la responsabilità del servizio.

 

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