Altro rapporto speciale è il lavoro sportivo, che s’inquadra nella più generale categoria del rapporto con esposizione in pubblico.
Le ipotesi di lavoro autonomo. La L.91/1981, che si riferisce al lavoro degli atleti, dei direttori tecnici e degli allenatori, sancisce espressamente che il rapporto è autonomo se ricorre una di queste tre ipotesi: a) l’impegno per una sola manifestazione sportiva, o per una serie determinata di manifestazioni; b) l’impegno per un numero di ore non superiore ad 8 nella settimana, per un numero di giorni non superiore a cinque nel mese, per un numero di giorni non superiore a 30 in un anno; c) mancanza di un obbligo di partecipare agli allenamenti o a sedute atletiche. Nelle prime due ipotesi si sarebbe potuto configurare un contratto di lavoro subordinato a termine o a tempo parziale. Anche quando ricorre una delle ipotesi di lavoro autonomo, secondo la legge, gli sportivi sono comunque assoggettati al potere direttivo del datore che organizza le manifestazioni sportive per esigenze dello spettacolo.
Ne consegue che il criterio di qualificazione sancito dall’art. 2094 cc. perde rilevanza e ciò giustifica che la legge abbia individuato, in deroga alle fattispecie generali, le ipotesi di lavoro autonomo, da assimilare, tuttavia, al lavoro parasubordinato, per la continuità ed il coordinamento.
La peculiarità del lavoro con esposizione in pubblico. Quanto osservato può essere sostenuto per altre ipotesi di lavoro con esposizione in pubblico (lavoro di modelle, attori, cantanti, ecc.). Anche in tali ipotesi, l’esposizione in pubblico richiede l’assoggettamento del lavoratore al potere direttivo di chi organizza le manifestazioni artistiche, teatrali, ecc.. Poiché non può estendersi agli altri lavoratori con esposizione in pubblico la legge sul lavoro sportivo, che è una legge speciale, deve ritenersi che il criterio di distinzione non sia la soggezione al potere direttivo, presente anche nel lavoro autonomo, ma quello della durata della prestazione, di scarsa entità nel caso del lavoro autonomo, di maggiore rilevanza, nel caso del lavoro subordinato.
Esclusione della parasubordinazione. È difficile che assuma rilevanza la parasubordinazione, in quanto il rapporto, comunque caratterizzato dall’ assoggettamento al potere direttivo, o è meramente occasionale e quindi autonomo con giurisdizione del giudice civile, o è continuativo, presentando, di conseguenza, le caratteristiche del rapporto di lavoro subordinato, soprattutto a termine ed a tempo parziale, pur se con aspetti speciali.
Il lavoro giornalistico. Anche il lavoro giornalistico (come quello artistico) prescinde in parte dall’assoggettamento al potere direttivo mentre assumono rilevanza altri elementi, come la continuità della collaborazione e la responsabilità del servizio.