Alla tutela ed al riequilibrio della posizione contrattuale debole del lavoratore va riportata anche la tutela differenziata del lavoro della donna e dei minori (art 37 Cost.)
La tutela differenziata di questi soggetti va ricollegata alla loro specifica condizione d’inferiorità socio-economica, nonché all’esigenza di una particolare attenzione all’integrità psico-fisico dei minori ed a particolari occasioni della vita delle donne.
L’art 37 Cost. ha affermato gli obiettivi protettivi tradizionali introducendo il principio della tutela paritaria, mirata a garantire ai minori e alle donne la parità di trattamento rispetto ai lavoratori adulti di sesso maschile.
È evidente che la tutela differenziata del lavoro femminile e minorile persegue l’obiettivo di regolare e controllare le condizioni di lavoro in funzione della temporanea riduzione della capacità di lavoro di questi soggetti e/o della loro debolezza contrattuale: essa deve pertanto essere ricondotta alla tutela dell’integrità fisica e della personalità morale del lavoratore. La legge, in considerazione dell’età e del sesso, interviene per assicurare che l’esecuzione della prestazione non pregiudichi la capacità di lavoro e la salute.
La tutela paritaria è invece da collegare, sia pure indirettamente, al principio d’uguaglianza (art 3 Cost.) del quale la parità di trattamento (lavoratori – lavoratrici, maggiorenni – minorenni), sancita dall’articolo 37 Cost, costituisce una specificazione munita d’efficacia interna al rapporto di lavoro e, come tale, limitativa dell’autonomia contrattuale. L’articolo 37 sancisce l’efficacia precettiva immediata ( stessa retribuzione) e il diritto soggettivo alla parità di trattamento ( non discriminazione ).
Il lavoro minorile
Premessa:
Età inferiore a 15 anni ® Bambini
Età compresa tra 15 e 18 ® Adolescenti
L’obiettivo della tutela della salute e della capacità di lavoro come attitudine fisiologica della persona alla prestazione lavorativa, è alla base della normativa posta a tutela del lavoro minorile.
Quest’ultima ha lo scopo di limitare l’età minima (15 anni) di ammissione al lavoro e di proibire l’occupazione dei giovani di età inferiore ai 18 anni (adolescenti) in condizioni di impiego che risultino particolarmente gravose o inadatte per faticosità, pericolosità, o insalubrità.
Con questi divieti, la disciplina protettiva impone limiti all’autonomia privata, l’inosservanza di tali limiti è sanzionata a pena di nullità, e produce i propri effetti sul piano delle liceità dell’oggetto della prestazione e quindi del contratto, con diritto del lavoratore alla retribuzione delle prestazioni di lavoro eventualmente già effettuate indebitamente a beneficio del datore di lavoro.
Il principio generale è dunque che i bambini non possono essere adibiti al lavoro, anche se sono previste alcune eccezioni per particolari prestazioni di lavoro (attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblico, nonché in spettacoli, purché ciò non pregiudichi la sicurezza dei bambini, la loro integrità psico-fisica ed il loro sviluppo e non impedisca l’assolvimento degli obblighi scolastici o formativi.