Part time: specialità e classificazioni

Il contratto di lavoro a tempo parziale, il part-time, si pone come deroga alla regola generale del contratto a tempo pieno. Per part-time si intende l’orario di lavoro, determinato dei contratti individuali, al di sotto dell’orario normale stabilito dalla legge o dai contratti collettivi. Si ha part-time orizzontale nel caso di riduzione dell’orario giornaliero, e part-time verticale (o ciclico) nel caso di riduzione dell’orario settimanale, mensile e annuale.

Quest’ultimo si distingue dalla stipulazione di due contratti a termine per il fatto che il periodo dell’anno di non lavoro viene comunque computato nell’anzianità di servizio, con conseguente continuità del rapporto nonostante l’interruzione della prestazione. Si ha part-time misto quando alla riduzione settimanale mensile e annuale si accompagna alla riduzione giornaliera. Mentre la legge fissa l’orario normale settimanale di 40 h lavorative, non fissa quello giornaliero, che si desume dall’ art. 7 d.lgs. 66/03 che, stabilendo il diritto ad un riposo giornaliero di 11 h su 24, fissa un massimo di 13 h lavorative giornaliere, compreso il lavoro straordinario.

Per la determinazione dell’orario del part-time, in mancanza di disposizioni specifiche da parte dei contratti collettivi, si può ricorrere alla figura del lavoratore comparabile (cioè quello a tempo pieno inquadrato nello stesso livello del lavoratore a part-time). Il lavoratore a tempo parziale non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore comparabile.

Mancanza della forma scritta ad probationem

Il contratto di lavoro a part-time deve indicare la durata della prestazione e la collocazione temporale dell’orario lavorativo. L’ art. 85 d.lgs. 276/03 ha soppresso il previgente obbligo del datore di inviare copia del contratto alla direzione provinciale del lavoro, ma ha confermato l’obbligo di informare le rappresentanze sindacali con periodicità annuale. La forma scritta e richiesta ad probationem. Se non viene raggiunta prova della stipulazione del contratto a tempo parziale, il lavoratore può chiedere al giudice la dichiarazione dell’esistenza di un rapporto a tempo pieno con efficacia dalla data dell’accertamento giudiziario (ex nunc); per il periodo precedente il lavoratore ha diritto alle retribuzioni per le prestazioni effettivamente svolte.

Lavoro supplementare e straordinario

Il lavoro supplementare è quello svolto oltre l’orario giornaliero concordato tra le parti, nei limiti del tempo pieno; si distingue dal lavoro straordinario, che riguarda solo il part-time verticale, e consiste nel lavoro eccedente l’orario giornaliero massimo, con applicazione della normativa sullo straordinario prevista per il tempo pieno. Si ritiene che il part-time misto sia un rapporto speciale, sottrattosi alla disciplina del lavoro supplementare che a quella delle clausole elastiche rivolte ad aumentare la quantità delle prestazioni.

Il rifiuto del lavoro supplementare non costituisce giustificato motivo di licenziamento, ma può dar luogo a provvedimenti negativi nei confronti del prestatore. Il consenso del lavoratore è richiesto soltanto in assenza di contratti collettivi, poiché la previsione da parte di questi dell’obbligatorietà del lavoro supplementare autorizza il datore ad imporne l’esecuzione. I contratti collettivi, con applicabilità anche ai datori non iscritti, stabiliscono:

l’orario massimo del lavoro supplementare;
le ragioni che legittimano la richiesta da parte del datore;
le conseguenze nel caso del superamento dell’orario massimo previsto dai contratti collettivi.

Nel caso di part-time verticale è consentito lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie, cui si applica la disciplina prevista per il tempo pieno. Nel tempo che non lo straordinario richiede la regolamentazione da parte dei contratti collettivi, in mancanza della quale occorre l’accordo tra datore prestatore, per una durata massima di 250 ore annuali.

Clausole di mutamento/aumento della collocazione temporale della prestazione

Tra le parti possono essere concordate clausole flessibili relative all’aumento o alla variazione della collocazione temporale dell’orario di lavoro. A differenza del regime precedente le clausole in questione possono essere inseriti anche nel contratto a termine; inoltre è scomparso il potere di revoca, per ragioni personali e familiari del consenso al mutamento della collocazione dell’orario di lavoro. Il contratto collettivo conferisce al datore di lavoro il potere unilaterale di imporre il mutamento della collocazione temporale della prestazione, o l’aumento della prestazione del part-time verticale o misto, entro i limiti previsti dallo stesso contratto collettivo e con un preavviso di almeno due giorni. Il rifiuto non costituisce giustificato motivo di licenziamento, ma il lavoratore potrebbe essere sottoposto a provvedimenti vessatori. In mancanza di contratti collettivi, il datore e il prestatore possono concordare direttamente l’adozione di clausole flessibili o elastiche attraverso uno specifico atto scritto.

Dal full al part-time e viceversa

il passaggio dal full Times al part-time deve avvenire, ai sensi del d.lgs. 61/00 con atto scritto, convalidato dalla direzione provinciale del lavoro. Al lavoratore affetto da patologia oncologica e riconosciuto il diritto alla trasformazione del rapporto a full time in rapporto a part-time, con un ritorno a full time quando consentito dalle condizioni di salute. L’eventuale diritto di precedenza dell’assunzione a full time esiste per i lavoratori a part-time ma solo se previsto dal contratto individuale. A parità di condizioni si tiene conto del carico di famiglia e , successivamente, dell’anzianità di servizio. La violazione del diritto di precedenza dà diritto al solo risarcimento del danno.

 

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