La disciplina dell’attuale c.f.l. è contenuta nell’art. 3, D.L. 30 ottobre 1984, n. 726. Il limite massimo di età previsto per la stipulazione del c.f.l. è tra i 16 e i 32 anni.
Il c.f.l. risulta un contratto di lavoro avente la finalità di favorire l’inserimento occupazionale dei giovani e che essa deve ritenersi prevalente rispetto alla finalità meramente formativa; pur se, in una successiva pronuncia, è tornata a delineare, la configurazione di contratto a causa mista.
Possono essere stipulati contratti di formazione e lavoro appartenenti a due diverse tipologie:
all’acquisizione di professionalità intermedie o elevate (funzione formativa);
ad agevolare l’inserimento professionale del giovane attraverso un’esperienza lavorativa. La durata massima di questi due tipi di contratti non potrà superare i 24 mesi nel primo caso ed i 12 mesi nel secondo.
Possono essere assunti i giovani iscritti nelle liste di collocamento e anche in questo caso il datore di lavoro potrà procedere all’assunzione diretta.
Passando a considerare i limiti previsti per la costituzione del rapporto, possono stipulare contratti di formazione e lavoro gli enti pubblici economici e di ricerca, le imprese ed i loro consorzi, ed ancora i gruppi di imprese, le associazioni professionali, socio – culturali e sportive, le fondazioni, gli studi professionali nonché le pubbliche amministrazioni.
Sono esclusi i soggetti che abbiano in atto sospensioni dal lavoro, o che abbiano proceduto, nei 12 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi; è ammessa la stipulazione purché l’acquisizione di professionalità siano diverse da quelle dei lavoratori sospesi o licenziati.
Un ulteriore limite è rappresentato dalla condizione che, al momento della richiesta di avviamento, il datore di lavoro abbia mantenuto in servizio almeno il 60% dei lavoratori il cui c.f.l. sia venuto a scadere nei 24 mesi precedenti.
Numerose le disposizioni che prevedono incentivi per la stipulazione di contratti di formazione e lavoro, tra i quali quelli relativi alla contribuzione previdenziale. Carattere incentivante ha la stessa natura di contratto a termine del c.f.l.
I progetti formativi e la formazione del lavoratore
Presupposto per la stipulazione del c.f.l. è la predisposizione da parte delle imprese dei cosiddetti progetti formativi, nei quali devono essere rispettati i principi di non discriminazione diretta ed indiretta tra uomini e donne. Tali progetti sono sottoposti all’approvazione della Commissione regionale per le politiche del lavoro. Qualora riguardino più ambiti regionali, essi devono essere presentati al Ministro del lavoro.
Non sono soggetti all’approvazione i progetti conformi alle regolamentazioni del contratto di formazione e lavoro concordate tra le organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori.
Un ulteriore aspetto di interesse è quello relativo all’attività formativa che deve essere svolta dal lavoratore assunto con il c.f.l.: per i contratti di cui al co. 2°, lett. a), nn. 1 e 2 rispettivamente 80 e 130 ore; per quelli di cui alla lett. b) 20 ore di base nonché le eventuali ore aggiuntive non remunerate previste dalla contrattazione collettiva.
Una volta assolto l’obbligo scolastico (16 anni), il giovane potrà stipulare un c.f.l., ma dovrà necessariamente svolgere altresì attività formative ulteriori fino al 18° anno di età .
La disciplina
Il contratto di formazione e lavoro deve essere stipulato in forma scritta; nel caso di mancato rispetto del requisito formale, il lavoratore si intende assunto con contratto a tempo indeterminato. Inoltre il datore di lavoro deve consegnare al lavoratore copia del contratto e del progetto formativo, al fine di rendere trasparenti gli obblighi incombenti tra le parti.
Le Commissioni regionali per le politiche del lavoro possono effettuare controlli per il tramite della Direzione provinciale del lavoro, sull’attuazione dei progetti formativi, qualora ne verifichi il mancato rispetto può revocare fin dalla costituzione del rapporto i benefici previdenziali. Il contratto si reputa ab origine a tempo indeterminato se il datore di lavoro non ottempera agli “obblighi del contratto di formazione e lavoro”.
I lavoratori assunti con c.f.l. potranno essere inquadrati ad un livello inferiore di quello di destinazione.
La legge prevede, nel caso di trasformazione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto a tempo indeterminato, il periodo di formazione e lavoro sia computato ai fini dell’anzianità di servizio; ed ove la conversione avvenga nel corso del rapporto, il datore di lavoro potrà continuare a godere delle agevolazioni contributive, nonché della non commutabilità del giovane nel calcolo dei dipendenti, fino alla scadenza del termine previsto dal c.f.l.
E’ ammesso il licenziamento per giusta causa. Per il resto la disciplina del c.f.l. è quella generalmente stabilita per il rapporto di lavoro subordinato.
Tirocini estivi di orientamento
Infine, il D. Lgs. n. 276 disciplina i tirocini promossi durante le vacanze estive a favore di adolescenti o giovani iscritti a regolari cicli di studio con fini di orientamento e di addestramento pratico. Si tratta di esperienze già diffuse in molte realtà territoriali che non rappresentano rapporti di lavoro e bisogna rilevare che probabilmente le disposizioni ora dettate a disciplina di queste ipotesi ledono l’autonomia legislativa delle Regioni sancita dall’art. 117 Cost.