Nella disciplina dettata dal Codice Civile il profilo del rapporto prevale sul contratto di lavoro subordinato. In effetti il rapporto è costituito essenzialmente dalle due obbligazioni della prestazione e della retribuzione, oltre le varie situazioni soggettive (oneri, obblighi, …) strumentali alla loro attuazione. Bisogna dire che l’esecuzione del contratto e la concreta esecuzione non sono demandate di solito alla autonomia negoziale dei contraenti, poiché la legge impone direttamente o indirettamente, attraverso il rinvio ai contratti collettivi, dei limiti precisi al contenuto del contratto, e ancor più ai comportamenti delle parti nell’esecuzione dello stesso.

La legge e la contrattazione collettiva, infatti, intervengono per stabilire disposizioni o clausole, ad esempio per la determinazione della durata, delle mansioni o della retribuzione (quest’ultima è rimessa ai limiti dei contratti collettivi).

Possiamo affermare, cioè, che la legge disciplina il rapporto nel suo svolgimento effettuale. L’accordo, pur presente ed indispensabile, viene compresso da una serie di limitazioni sia legali che convenzionali.

 

La fonte contrattuale del rapporto di lavoro

“Il contratto è l’accordo tra due o più parti che costituisce un rapporto giuridico patrimoniale”, art. 1321 c.c. Nel contratto di lavoro, il contenuto, cioè il regolamento contrattuale, è determinato in gran parte da legge e contratti collettivi, cioè fonti estranee e sovraordinate all’autonomia contrattuale individuale. Questo, però, non implica l’acontrattualità del rapporto di lavoro.

Il contratto è una disciplina inderogabile che, però, può essere derogata dall’autonomia privata, anche se soltanto con disposizioni di favore per il lavoratore. Ciò vuol dire che non parliamo di compressione dell’autonomia contrattuale, bensì di limiti imposti al potere del contraente forte a vantaggio del contraente debole. Nei rapporti di lavoro la fonte è sempre il contratto, ma si deve tener conto dell’esistenza di rapporti di lavoro costituiti coattivamente (es. l’assunzione obbligatoria di un certo numero di disabili).

 

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