La tutela del lavoro dipendente, come anche del lavoro parasubordinato, trova la sua più si­gnificativa espressione nell’inderogabilità in peius delle norme di tutela. L’inderogabilità esplica i suoi effetti an­che sui negozi dispositivi del lavoratore a favore del datore di lavoro, qua­li le rinunce e le transazioni, essendo invalide se hanno ad oggetto diritti de­rivanti da norme inderogabili, comprese quelle dei contratti collettivi.

I requisiti dei diritti. Poiché si tratta di negozi dispositivi i diritti che ne sono oggetto devono avere carattere patrimoniale ed essere già entrati nella sfera giuridica del prestatore di lavoro.

Non costituiscono oggetto delle rinunce e delle transazioni i diritti personali, quali il diritto ai riposi ed alle ferie; possono costituire oggetto, tuttavia, i diritti secondari di natura patrimo­niale, derivanti dalla lesione dei diritti primari quali le indennità sostituti­ve dei riposi e delle ferie, o il risarcimento per infortunio sul lavoro o per la mancata ero­gazione della pensione a causa dell’omissione contributiva.

     Esclusione dei diritti futuri. Dall’altro lato non costituisce una vera e propria rinuncia quella che ha ad oggetto un diritto futuro, come la rinun­cia ad una retribuzione non ancora maturata; una tale rinuncia assume il valore di una clausola derogatoria, come tale non invalida ai sensi dell’art. 2113 cc., ma nulla, con sostituzione automatica, perché in contrasto con norma imperativa, quale l’art. 36 co.1 cost.

Le retribuzioni arretrate. Costituisce, viceversa, oggetto di una rinun­cia o di una transazione il diritto alle retribuzioni arretrate, in quanto tali già entrate nel patrimonio del prestatore di lavoro.

 

L’invalidità delle rinunce e delle transazioni

    Annullabilità. L’art. 2113 cc. si limita ad affermare l’invalidità delle ri­nunce e delle transazioni aventi ad oggetto diritti derivanti da norme in­derogabili. Si tratta di un’invalidità assimilabile all’an­nullabilità o nullità relativa in quanto è previsto un regime d’impugnativa incompatibile con la nullità assoluta o inesistenza.

L’art. 2113 come norma di tutela. Non si può tuttavia affermare che si ha una deroga alla regola della nullità dei negozi in contrasto con norma imperativa, sancita dall’art. 1418 cc. Infatti, ci troviamo in presenza di un’invalidità che riguarda gli atti dispositivi dei diritti che derivano dalla violazione della norma imperati­va; atti dispositivi che sarebbero validi se non esistesse l’art. 2113 cc.

        Si è discusso se il titolo dell’invalidità debba essere considerata l’indi­sponibilità soggettiva o quella oggettiva. Per indisponibilità soggetti­va s’intende l’incapacità del lavoratore, per lo stato di soggezione nei con­fronti del datore di lavoro, di esercitare liberamente il potere negoziale di rinunciare o transigere. Se si considera che l’invalidità riguarda non sol­tanto le rinunce o le transazioni nel corso del rapporto, ma anche quelle dopo l’estinzione del rapporto stesso, quando deve ritenersi che lo stato di soggezione sia venuto meno, si comprende che non è l’indisponibilità soggettiva alla base dell’invalidità. La ragione dell’invalidità è l’indisponi­bilità oggettiva, una sorta di diramazione dell’inderogabilità delle norme sui diritti derivanti dalla violazione delle norme stesse, con conseguente rafforzamento della loro tutela.

     Rilevanza di quella soggettiva. L’indisponibilità soggettiva assume co­munque una qualche rilevanza se si considera che non sono invalide le ri­nunce e le transazioni, anche quelle nel corso del rapporto, che avvengono in sede di conciliazione, con conseguente assistenza a favore del lavorato­re tale da eliminarne lo stato di soggezione. Essa presenta, inoltre, la sua importan­za al riguardo dell’impugnativa delle rinunce e delle transazioni, che deve avvenire entro sei mesi dall’estinzione del rapporto quando le rinunce e le transazioni sono avvenute nel corso del rapporto; se le rinunce e le transa­zioni sono successive all’estinzione il dies a quo è quello della stessa data delle rinunce o delle transazioni.

Il significato dell’impugnativa. L’impugnativa, che può avvenire con qualsiasi atto scritto, della rinuncia o della transazione assume il valore di una sorta di revoca o di annullamento della rinuncia o della transazione da parte del prestatore, con la possibilità per quest’ultimo di far valere, nei termini di prescrizione, i diritti che ne sono stati oggetto come se l’atto dispositivo non vi fosse mai stato.

I negozi dispositivi e quelli di accertamento

      La rinuncia consiste nella remissio­ne del debito del lavoratore a favore del datore; essa esplica la sua efficacia al momento in cui venga comunicata dal lavoratore-creditore al datore-debitore (art.1236 cc.).

La transazione consiste nelle reciproche concessioni, tra cui vi può essere anche la rinuncia del prestatore, per dirimere una lite presente o futura sia in sede giudiziaria che extragiudiziaria (art.1965 cc.).

Elemento soggettivo. Per rinunciare occorre l’animus rinunciandi, che si ha quando il lavoratore è consapevole dei diritti ai quali rinuncia, che occorre specificare nel relativo atto. Ne consegue che non è rinuncia, ma una semplice ricevuta, la c.d. quietanza liberatoria, la dichiarazione, cioè, di ricevere una certa somma a tacitazione ed a saldo di ogni diritto; questa ulteriore precisazione è priva di significato assumendo rilevanza soltanto la dichiarazione di ricevere la somma.

    Interpretazione estensiva. L’art. 2113 cc. può essere interpretato estensivamente, nel senso di riferirsi non soltanto alle rinunce e alle transazioni ma ad ogni possibile atto dispositivo del lavoratore a favore del datore, compresi i ne­gozi di accertamento. Ad esempio, la confessione del lavoratore di avere eseguito mansioni di livello inferiore rispetto a quelle effettivamente svol­te, comporta la preclusione di far valere i diritti collegati con lo svolgi­mento delle mansioni superiori, con conseguente possibilità del lavoratore d’impugnare la stessa confessione nel termine di sei mesi dall’estinzione del rapporto, in caso di confessione nel corso dello stesso, o dalla stessa data della confessione, se successiva.

Limiti di cedibl1ità, pignorabilità sequestrabilità ed i privilegi

Cessione, istituti collegati e limiti. I negozi dispositivi nei confronti dei terzi consistono nella cessione del credito retributivo cui si collegano gli istituti del pignoramento e del sequestro conservativo.

Tali istituti non possono su­perare, a tutela di un singolo credito, il 5% della retribuzione e per più crediti il 50%, con la garanzia a favore dei crediti sorti prima degli altri. I limiti si giustificano in considerazione della funzione sociale della retribu­zione, che è quella di garantire al lavoratore ed alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa. È questa la ragione per la quale a ga­ranzia dei crediti alimentari la misura del pignoramento e del sequestro viene determinata dal giudice, anche al di sopra del limite del 5%.

I privilegi sui mobili e sugl’immobili. I crediti retributivi, il tfr ed ogni altra indennità collegata con la cessazione del rapporto, il risar­cimento del danno nei confronti del datore per mancato versamento dei contributi previdenziali ed il credito risarcitorio per licenziamento illegit­timo, sono garantiti dal privilegio generale sui mobili, in posizione priori­taria rispetto agli altri crediti, in subordine soltanto a quelli per ragioni di giustizia (art. 2751 bis cc.). Meno favorevole è il privilegio sugl’immobili che so­no soltanto succedanei ed in posizione non prioritaria, salvo che nei con­fronti dei crediti chirografari (artt. 2776 cc.).

I privilegi comportano una deroga alla par condicio creditorum nelle procedure esecutive e concorsuali.

I crediti prededucibili. Non rientrano nei crediti concorsuali quelli nei confronti dell’amministrazione concorsuale che assumono il valore di cre­diti prededucibili, potendo essere fatti valere direttamente, senza concor­renza con gli altri crediti, con preclusione, tuttavia, dell’azione esecutiva e conseguente inserimento al passivo, nel caso d’insufficienza dell’attivo realizzato dall’ amministrazione concorsuale.

 

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