Il lavoratore conserva, durante lo svolgimento del rapporto di lavoro, i diritti assoluti (sia civili, che sociali che politici) riconosciuti dalla Costituzione, conla legge 300/1970. Così, ad esempio, il legislatore garantisce la libertà dei lavoratori di manifestare il proprio pensiero nei luoghi di lavoro. Quindi ha vietato e sanzionato penalmente discriminazioni da parte dei datori di lavoro per motivi sindacali, politici, religiosi, di sesso, di lingua, di razza, di handicap o di età.

Così ha anche vietato qualsiasi indagine (sia fatta prima dell’assunzione, sia fatta durante il rapporto di lavoro), diretta ad accertare le opinioni politiche, sindacali e religiose del lavoratore.Tale divieto però non trova applicazione quando i fatti che il datore di lavoro mira ad accertare siano rilevanti per valutare un possesso, da parte del lavoratore, delle qualità o delle capacità necessarie per l’eventuale assunzione o l’esecuzione di determinati incarichi.

Inoltre va ricordato che la Cassazione ha sottolineato che l’esercizio della libertà di opinione non è una giustificazione per non adempiere l’obbligazione di lavorare.

Richiedi gli appunti aggiornati
* Campi obbligatori

Lascia un commento