Dal contratto di lavoro derivano molti obblighi a carico del datore di lavoro, e corrispondenti diritti a favore del lavoratore, la cui ratio è quella di soddisfare le esigenze di tutela della persona implicata nel rapporto di lavoro. Il nuovo corso del diritto del lavoro è caratterizzato dalla revisione di alcune tutele che, per la loro rigidità, sono state ritenute in contrasto con le esigenze di competitività delle imprese e di difesa (e sostegno) dell’occupazione. È caratterizzato anche dalla conservazione e, anzi, dal rafforzamento dei diritti fondamentali della persona sanciti dalla Costituzione, e in particolare di quelli relativi alla sicurezza, alla libertà e alla dignità, che costituiscono limiti invalicabili dall’iniziativa economica privata.

Il primo di tali diritti, in ordine logico, ha ad oggetto l’esecuzione della prestazione di lavoro dedotta nel contratto, perché il lavoro rappresenta mezzo di esplicazione della personalità. Cosicché la condotta del datore di lavoro che, senza un giustificato motivo, lasci il lavoratore in una situazione di forzosa inattività, è idonea a ledere la dignità della persona, oltre a determinare la possibile perdita di competenze e di abilità professionali che il mancato esercizio comporta.

In questi termini, si può affermare che il lavoratore ha un diritto oltreché l’obbligo, di eseguire la prestazione di lavoro. La lesione di tale diritto può comportare l’applicazione della tutela risarcitoria, in particolare quando si tratti di prestazione caratterizzata da competenze tecnico specialistiche soggette a rapida obsolescenza in caso di mancato esercizio. Non è, però, applicabile la tutela in forma specifica, in quanto lo svolgimento della prestazione di lavoro presuppone necessariamente una cooperazione da parte del datore di lavoro (mediante l’esercizio del suo potere direttivo), la quale, avendo ad oggetto un fare infungibile, è incoercibile.

Un sicuro progresso è registrabile dalla evoluzione della disciplina della sicurezza dei lavoratori, anche se rimangono seri problemi legati alla sua diffusa inosservanza in alcune aree territoriali. Le istanze di protezione della salute hanno determinato la nascita della legislazione sociale. Il codice civile, all’articolo 2087, ha dettato una disposizione ancor oggi fondamentale, perché prevede a carico dell’imprenditore un obbligo generale di sicurezza, in base al quale egli “è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.

La consacrazione costituzionale dei diritti della personalità ha portato negli anni cinquanta ad una organica disciplina delle specifiche regole di carattere tecnico volte a garantire la prevenzione degli infortuni sul lavoro e l’igiene del lavoro. Con lo Statuto dei lavoratori, poi, è stato previsto il diritto dei lavoratori, tramite loro rappresentanze, al controllo e alla promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro. In attuazione del diritto alla salute, è stato previsto esplicitamente, tra i vari obiettivi della riforma sanitaria, la prevenzione “in ogni ambito di vita e di lavoro”, nonché “la promozione e la salvaguardia della salubrità e dell’igiene nell’ambiente di vita e del lavoro”. Il complesso sistema delle norme in materia ha formato oggetto, da ultimo, di un intervento di riordino e coordinamento, che ha portato alla predisposizione di un testo unico.

 

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