Legali e contrattuali. Giunto, con o senza l’accordo, alla determinazione di licenziare un certo numero di lavoratori, l’imprenditore deve adottare, secondo quanto stabilito dall’art. 5 L. 223/1991, i criteri selettivi, che sono quelli fissati dai contratti collettivi o, in via sussidiaria, quelli fissati dalla legge.
Quali che siano i criteri da adottare il datore deve attenersi anzitutto a quello, comunque vincolante, delle ragioni tecnico-organizzative e produttive dell’intero complesso aziendale. Per complesso aziendale deve intendersi non l’intera impresa, ma l’unità produttiva dove sono inseriti i lavoratori da licenziare; la scelta va operata tra tutti i dipendenti dell’unità produttiva, anche se addetti a reparti diversi da quello colpito dall’ eccedenza di personale. Per un aspetto assume rilevanza l’impresa nel suo complesso ed è quello della legittimità dei licenziamenti soltanto se non sia possibile trasferire i lavoratori presso altra unità produttiva, anche geograficamente distante.
I sindacati legittimati. I contratti collettivi che determinano i criteri selettivi possono essere stipulati dalle associazioni sindacali di categoria anche se nono ci sono ragioni di preclusione alla determinazione anche da parte degli accordi interconfederali, che hanno svolto, anche prima della L. 223/1991, tale funzione.
I limiti ai contratti. I contratti collettivi nella determinazione dei criteri non possono, ovviamente, violare i divieti di discriminazione; inoltre, occorre tener presente il principio della parità di trattamento anche nella formazione di una graduatoria tra i criteri tecnici e quelli sociali.
I criteri legali succedanei. I criteri fissati dalla legge, che hanno un valore succedaneo, sono i carichi di famiglia, l’anzianità e le esigenze tecnico-produttive ed organizzative; poiché le esigenze tecniche consentono di stabilire un rapporto di causalità tra le cause della riduzione di personale ed i licenziamenti, essi assumono un valore prioritario rispetto ai criteri sociali, come l’anzianità – che deve essere intesa come anzianità di servizio e a parità anzianità anagrafica – ed il carico di famiglia.