Legali e contrattuali. Giunto, con o senza l’accordo, alla de­terminazione di licenziare un certo numero di lavoratori, l’imprenditore deve adottare, secondo quanto stabilito dall’art. 5 L. 223/1991, i criteri selettivi, che sono quelli fissati dai contratti collettivi o, in via sussidiaria, quelli fissati dalla legge.

Quali che siano i criteri da adottare il datore de­ve attenersi anzitutto a quello, comunque vincolante, delle ragioni tecni­co-organizzative e produttive dell’intero complesso aziendale. Per complesso aziendale deve intendersi non l’intera impresa, ma l’unità produttiva dove sono inseriti i lavoratori da licenziare; la scelta va operata tra tutti i dipendenti dell’unità produttiva, anche se ad­detti a reparti diversi da quello colpito dall’ eccedenza di personale. Per un aspetto assume rilevanza l’impresa nel suo complesso ed è quello della legittimità dei licenziamenti soltanto se non sia possibile trasferire i lavoratori presso altra unità produttiva, anche geograficamente distante.

I sindacati legittimati. I contratti collettivi che determinano i criteri se­lettivi possono essere stipulati dalle associazioni sindacali di categoria anche se nono ci sono ragioni di preclusione alla determinazione an­che da parte degli accordi interconfederali, che hanno svolto, anche prima della L. 223/1991, tale funzione.

I limiti ai contratti. I contratti collettivi nella determinazione dei crite­ri non possono, ovviamente, violare i divieti di discriminazione; inoltre, occorre tener presente il principio della parità di trattamento anche nella formazione di una graduatoria tra i criteri tecnici e quelli sociali.

I criteri legali succedanei. I criteri fissati dalla legge, che hanno un va­lore succedaneo, sono i carichi di famiglia, l’anzianità e le esigenze tecni­co-produttive ed organizzative; poiché le esigenze tecniche consentono di stabilire un rapporto di causalità tra le cause della riduzione di personale ed i licenziamenti, essi assumono un valore prioritario rispetto ai criteri sociali, come l’anzianità – che deve essere intesa come anzianità di servi­zio e a parità anzianità anagrafica – ed il carico di famiglia.

 

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