La complessità l’ampiezza delle materie regolate dei contratti collettivi e la stessa articolazione della relativa disciplina rendono difficile stabilire se e fino a qual punto possa parlarsi di trattamento di migliore o peggiore favore.

Il problema è di facile soluzione nel caso in cui, ad esempio il contratto individuale preveda un numero di giorni di ferie inferiore a quello stabilito dal contratto collettivo.

il problema è invece di più complessa soluzione qualora si dovesse constatare che, in quello stesso contratto individuale che prima il lavoratore di un giorno di ferie, sia, però, anche previsto, ad esempio un orario di lavoro settimanale più breve di quello sindacale o una retribuzione più elevata di quella stabilita dal contratto collettivo.

Nel primo caso sussiste un trattamento individuale di peggior favore. In questo caso troverebbero applicazione il principio dell’art. 1339 e dell’art. 1419, 2 comma cc il quale impone la sostituzione della clausola contrastante con norme imperative, salva la conservazione delle altre parti del contenuto negoziale individuale e collettivo, eventualmente più favorevoli.

Il criterio che appare e le sembra essere quella per cui il confronto deve essere eseguito tenendo conto soltanto delle clausole che realizzano la funzione di tutela garantita con l’inderogabilità.

Così le discipline delle ferie e dell’orario di lavoro andrebbero valutate e confrontate nel loro complesso.

Disponibilità da parte dell’autonomia collettiva di posizioni giuridiche dei singoli lavoratori

L’estendersi delle funzioni del contratto collettivo, fino a ricomprendervi anche la gestione di aspetti della crisi e delle imprese, ha posto il delicato problema dell’esistenza o no di un potere del sindacato di disporre di posizioni soggettive di cui sono titolari i singoli lavoratori.

Il problema che qui si pone è quello posto dei dubbi di legittimità di quegli accordi sindacali in materia di sospensioni per intervento della cassa integrazione guadagni che hanno inevitabilmente disposto delle posizioni giuridiche dei lavoratori interessati a quelle sospensioni.

L’esercizio dell’autonomia collettiva non si basa affatto sul conferimento di un potere di rappresentanza da parte di singoli lavoratori.

 

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