Preliminarmente all’applicazione dei criteri, l’imprenditore deve delimitare l’ambito entro il quale essi debbono essere applicati, operazione questa di grande importanza: quanto può l’imprenditore riesce e restringere l’ambito della scelta e a circoscriverla, in particolare, alle unità produttive interessate dal ridimensionamento, infatti, tanto più è agevole indirizzare le singole scelte verso i lavoratori dei quali ha desiderio di liberarsi. La giurisprudenza è concorde nel ritenere che la scelta non debba obbligatoriamente essere rapportata all’intero complesso aziendale, potendo essere restrinta alle unità interessate dal progetto di ristrutturazione, ma questo a condizione della non fungibilità dell’attività lavorativa ivi svolta, e quindi anche del relativo personale. Qualora tale fungibilità vi sia, quindi, ritorna in gioco il riferimento al complesso aziendale, e la scelta deve essere rapportata all’intera azienda.

Relativamente alla previsione dei criteri di scelta, l’art. 5 co. 1 della l. n. 223 del 1991 predispone un criterio non usuale per individuare quali siano i lavoratori da includere nel licenziamento collettivo: esso, infatti, dispone che l’individuazione dei lavoratori da licenziare deve avvenire in relazione alle esigenze tecnico-produttive e organizzative del complesso aziendale.

Tale scelta, quindi, risulta essere affidata:

  • alla contrattazione collettiva, e segnatamente allo stesso accordo sindacale che può essere stipulato a definizione della procedura.

L’unico vincolo previsto al riguardo è che i criteri sindacalmente previsti siano in sé legittimi, ossia non soltanto non siano discriminatori, ma che siano dotati di una pur minima ragionevolezza in rapporto alla funzione che debbono assolvere.

  • (in mancanza di un accordo) ai criteri previstidalla legge:
    • carichi di famiglia (criterio sociale).
    • anzianità di servizio.
    • esigenze tecnico-produttive ed organizzative.

Una comunicazione riassuntiva e dettagliata delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta deve poi essere inviata alle associazioni sindacali ed alla competente Direzione regionale del lavoro.

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