Tra le misure di politica attiva del lavoro può annoverarsi anche la formazione professionale intesa come il complesso degli interventi finalizzati ad agevolare l’ingresso, il reingresso e la permanenza nel mercato del lavoro.

Questo è dovuto alla crescente incidenza dell’innovazione tecnologica sui sistemi organizzativi e produttivi, che richiede un costante adeguamento delle conoscenze dei lavoratori.

L’art. 117 Cost. attribuisce ormai alle Regioni competenza legislativa esclusiva in materia di formazione professionale. Bisogna specificare che già prima della riforma costituzionale l’art.117 riconosceva alle Regioni potestà legislativa in tema di istruzione professionale.

In particolare la legge ( n.845 del 1978) dichiarava che la formazione professionale costituiva uno strumento di politica attiva del lavoro, idoneo a favorire la crescita della personalità dei lavoratori e a promuovere “l’occupazione, la produzione e l’evoluzione dell’organizzazione dei lavoro, in armonia con il progresso scientifico e tecnologico” (art. 1).

La L. n. 845 del 1978 prestava attenzione soprattutto a dinamiche formative di base, collegate ad uno sviluppo prevalentemente industriale, di tipo fordista.

La consapevolezza delle nuove esigenze del mercato del lavoro ha reso, necessario un nuovo intervento in materia, attuato in occasione ed in collegamento con la riforma sul decentramento amministrativo, con l’obiettivo di migliorare le opportunità formative, attraverso un’integrazione tra sistema scolastico, formazione professionale e mondo del lavoro.

In ottemperanza agli obblighi comunitari ed al fine di potenziare la crescita culturale e professionale dei giovani, si è avviato un processo di integrazione tra istruzione scolastica e formazione professionale, con la sostituzione all’originario obbligo scolastico (della durata di otto anni) del diritto-dovere d’istruzione e formazione fino al compimento dei diciotto anni, introdotta nel 1999 e poi sostituita dalla L. n. 53 del 2003.

Il D. Lgs. n.77 del 2005, infine, ha disciplinato l’alternanza tra scuola e lavoro, stabilendo che i percorsi in alternanza sono progettati, attuati, verificati e valutati sulla base di convenzioni con le imprese o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro.

 

L’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro: gli stages in azienda

Il rinnovato interesse del legislatore e delle parti sociali si è manifestato anche sullo specifico versante dell’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro. Va segnalata la recente emanazione di una nuova e più organica disciplina dei tirocini formativi, come risposta ai bisogni formativi di un mercato del lavoro caratterizzato da un’estesa disoccupazione giovanile e da un’offerta di lavoro delle imprese ormai molto diversificata e professionalizzata.

L’art. 18, L. n. 196 del 1997 ha delegato al Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro della Pubblica istruzione, l’emanazione di un nuovo regolamento in materia di tirocinio pratico e di “stages” in azienda per i giovani.

Fermo restando l’obiettivo di tirocini e stages “di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro”, si è prevista l’attribuzione, a soggetti qualificati, del compito di promuovere iniziative formative in azienda, rivolte a giovani che abbiano già assolto l’obbligo scolastico.

E’ stata prevista, inoltre, la presenza obbligatoria di un “tutor” come responsabile didattico-organizzativo delle attività, e la concessione di particolari agevolazioni per le imprese non operanti nelle regioni meridionali che partecipino a progetti di tirocinio in favore di giovani provenienti da queste ultime.

E’ da segnalare la possibilità di istituzioni scolastiche di includere stage e tirocinio nei rispettivi piani di studio.

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