Esclusione della natura assicurativa della previdenza sociale

Dalla mutualità alla previdenza. La previdenza sociale nel passato presentava in Italia gli aspetti dell’assicurazione, con la co­pertura dei rischi sulla base di una mutualità tra gli stessi lavoratori. Il le­gislatore già alla fine del diciottesimo secolo aveva trasformata in obbliga­toria questa forma di assicurazione che era sorta come privata. Con la le­gislazione successiva e con lo stesso art. 38 cost. la previdenza sociale, pur conservando il carattere corporativo, ha perso quelli tipici dell’assicurazione.

Alla base della previdenza non vi è il rischio, ma l’evento, che potrebbe essersi già verificato al mo­mento della costituzione del rapporto contributivo-previdenziale, come nel caso della gravidanza preesi­stente al momento della costituzione del rapporto di lavoro. Anche quando il rischio è rilevante, co­me nel caso dell’assicurazione infortuni, alla base della previdenza vi è non il rischio stesso, ma l’evento.

L’evento previdenziale, come evento sociale, presenta la caratteristica dell’abitualità e della determinazione di bisogni fonda­mentali che derivano dalla perdita della retribuzione.

     La mancanza della corrispettività. È, inoltre, assente altro carattere as­sicurativo, quello della corrispettività tra contributo e prestazione, come risulta sia dal principio dell’automaticità della prestazione, che viene ero­gata sulla base dei contributi dovuti, non necessariamente versati; ed an­cora, in materia pensionistica opera il sistema della ripartizione in base al quale i contributi vengono versati per sostenere la spesa delle pensioni at­tuali, non di quelle future, con una solidarietà generazionale in base alla quale la popolazione attiva supporta la spesa per le pensioni alla popola­zione passiva. Infine i contributi per la maternità vengono pagati anche sulle retribuzione agli uomini, che non usufruiranno delle relative presta­zioni, come anche sulle retribuzioni delle donne gravano i contributi per il richiamo alle armi, le cui prestazioni non riguardano le donne.

Sistema previdenziale: il rapporto dello Stato con gli enti

Il carattere assicurati­vo comportava la ricostruzione della previdenza come unico rapporto con il datore soggetto assicurante, il prestatore soggetto assi­curato e l’ente soggetto assicuratore.

La previdenza sociale si presenta og­gi come un sistema articolato in tre rapporti, quello tra Stato ed enti pre­videnziali, il rapporto contributivo ed il rapporto previdenziale in senso stretto, avente ad oggetto l’erogazione della prestazione previdenziale.

     Gli enti previdenziali, che potrebbero esse­re anche privati, come quelli dei giornalisti e dei dirigenti di aziende indu­striali, sono previsti con legge, che ne stabilisce i compiti, in at­tuazione dell’art.38 co. 4 cost. secondo cui al compito previdenziale provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo stato.

Può parlarsi di pluralità degli enti previdenziali sia nel senso delle competenze, come l’Inps per la maggioranza delle forme di tutela e l’Inail per la copertura infortunistica, sia nel senso delle categorie di riferimento, come in materia pensionistica nella quale la competenza dell’Inps è esclusa per molte categorie di lavoratori, o in materia di co­pertura della responsabilità infortunistica, in cui la competenza dell’Inail è esclusa per i marittimi, il cui ente di tutela è l’Ipsema.

 

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