Accanto al diritto del lavoro, ma ormai staccato dalla disciplina, esiste il diritto della sicurezza sociale che comprende a sua volta la previdenza (art.38 comma 1 Cost) e l’assistenza sociale (art.38 comma 2 Cost). Esempi di trattamenti assistenziali sono l’assegno di invalidità e l’indennità di accompagnamento.

Il decreto 4/2019 inoltre ha istituito il Reddito di Cittadinanza, che rispetto al Reddito di Inclusione impone al beneficiario in grado di lavorare di stipulare il patto per il lavoro, dichiarando disponibilità alla ricerca di un nuovo lavoro. Di questa parte non si occupa il manuale. Le questioni dell’assistenza e della previdenza sono trattate in specifici corsi giuridici denominati “diritto della sicurezza sociale”.

Il manuale invece si occuperà di tutte le misure che pur rientrando nella sicurezza sociale sono denominate “diritto dell’occupazione” e riguardano:

  • l’incidenza della contribuzione sul costo del lavoro per le imprese e, di conseguenza, sulla scelta della tipologia contrattuale economicamente piĂą conveniente
  • le forme di tutela dell’occupazione in costanza di rapporto di lavoro, e cioè di coloro che non lavorano ma non hanno ancora perso il posto di lavoro (es: cassa integrazione) 
  • le forme di tutela dell’occupazione per lavoratori in stato di disoccupazione involontaria e quindi che cercano un posto di lavoro, e le relative condizione per usufruire dei trattamenti
  • I servizi per l’impiego e le politiche attive, ossia quelle politiche che aiutano il lavoratore inoccupato (ossia mai occupato) o disoccupato a trovare un posto di lavoro ed a ricevere la formazione necessaria a svolgere le mansioni richieste dalla nuova occupazione

Ciò che interessa infine sottolineare che il diritto del lavoro avrà ragione di esistere fino a quando assolverà alla sua funzione tipica che è quella di proteggere la parte debole del rapporto e, conseguentemente, la persona del lavoratore attraverso l’uso della norma inderogabile, certamente tenendo conto del contesto che è profondamente mutato rispetto al tempo dello Statuto dei lavoratori.

Se, viceversa, le nuove normative terranno conto solo delle ragioni dell’economia globalizzata dimenticando la disparità di forza contrattuale che esiste tra le parti del rapporto di lavoro, il diritto del lavoro non avrà più ragione di esistere ed il contratto di lavoro tornerà ad essere uno dei tanti contratti regolato dal diritto civile.