L’art. 2094 c.c. definisce il prestatore di lavoro subordinato come colui che si obbliga mediante retribuzione a collaborare all’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore . Tale disposizione, pur identificando il prestatore di lavoro subordinato e la sua obbligazione, non chiarisce da quale fonte essa derivi. Occorre quindi sezionare la fattispecie giuridica descritta dall’articolo, in modo da trarne gli elementi costitutivi:

  • si obbliga […] a collaborare nell’impresa : collaborare significa lavorare assieme con altri, tuttavia, la collaborazione non è direttamente con l’imprenditore, bensì nell’impresa. Prestando la propria opera nell’ambito dell’impresa, quindi, il lavoratore subordinato partecipa alla realizzazione degli scopi della medesima.

L’elemento della collaborazione, tuttavia, non può ritenersi esclusivo, e quindi caratterizzante della subordinazione: la collaborazione, infatti, è un dato presente in qualsiasi forma di coordinamento fra una persona che svolge un’attività di lavoro e un’altra che affida un incarico lavorativo.

  • prestando il proprio lavoro manuale o intellettuale : il dato significativo, al di là degli altri elementi, è che l’oggetto dell’obbligazione è di natura manuale o intellettuale. In tale locuzione, infatti, si condensa una svolta epocale, quale quella che ha condotto all’unificazione normativa del trattamento di tutti i lavoratori, superando così la condizione di privilegio riservata ad alcuni.
  • alle dipendenze (dell’imprenditore) : questa locuzione viene considerata tautologica. Per attribuire un senso alla stessa, si può considerarla espressiva del fatto che il lavoratore subordinato si obbliga a prestare un’attività funzionalmente rivolta al perseguimento dell’interesse dell’impresa, senza alcuna assunzione di rischio, il quale, infatti, rimane a carico dell’imprenditore.
  • sotto la direzione (dell’imprenditore) : questo elemento, nell’esperienza interpretativa dell’art. 2094, viene considerato quello decisivo e caratterizzante. Con tale locuzione, infatti, si intende che il lavoratore è subordinato allorquando si obbliga a prestare un’attività lavorativa etero diretta , ossia diretta dall’imprenditore mediante l’esercizio del suo potere direttivo. L’essenza della subordinazione, quindi, è che il lavoratore subordinato si obbliga non a svolgere una certa opera o un certo servizio (lavoratore autonomo), ma semplicemente a mettere a disposizione le proprie energie lavorative, ovverosia a prestare un lavoro astratto che diviene concreto nel momento in cui l’imprenditore prescrive al lavoratore che cosa deve fare e come, dove e quando farlo.

Devono però essere sottolineati due elementi:

  • (lavoro subordinato) la distinzione delineata non implica che il potere di specificare la prestazione dovuta debba essere esercitato in ogni giorno e istante. Perché vi sia subordinazione, infatti, è sufficiente che tale potere possa sempre essere esercitato.
  • (lavoro autonomo) non si deve pensare che il lavoratore autonomo (art. 2222) non possa ricevere alcune direttive generali: esse possono essere impartite, ma dovranno concernere il tipo di opera o servizio che il committente si attende, senza ingerirsi nelle modalità e nei tempi di esecuzione dell’incarico.

Non le direttive, ma il grado di coordinamento organizzativo, può essere più intenso in quelle forme di collaborazione autonoma che sono, appunto, non soltanto continuative , ma anche coordinate . In queste ipotesi, tuttavia, tracciare la linea distintiva con la subordinazione può essere difficile, essendo affidata alla differenza, talora labile, tra un’attività coordinata e una eterodiretta.

  • dell’imprenditore : dal fatto che l’art. 2094 si riferisca soltanto all’imprenditore, non si deve erroneamente dedurre che un rapporto di lavoro subordinato possa essere attivato soltanto con un imprenditore. Esiste, infatti, una disposizione generale (art. 2239) in forza della quale le previsioni dedicate al lavoro subordinato dell’impresa debbono ritenersi estese anche nei confronti dei datori di lavoro esercenti un’attività non imprenditoriale.
  • mediante retribuzione : la presenza di tale elemento, sebbene consenta di escludere dall’area della subordinazione il lavoro gratuito (es. lavoro volontario, lavoro familiare), non costituisce un elemento caratterizzante del lavoro subordinato: anche il lavoro autonomo, infatti, risulta essere oneroso. In merito alla forma della retribuzione, sussistono delle differenze di base fra lavoro subordinato ed autonomo, ma le indicazioni che forniscono risultano tutt’altro che decisive:
    • il lavoratore dipendente è retribuito in misura fissa.
    • il lavoratore autonomo è retribuito in rapporto al risultato del suo lavoro.

Dal complesso dell’analisi svolta, quindi, si può trarre la semplice conclusione che il dato essenziale per identificare il lavoro subordinato sembra essere l’obbligazione tipica assunta dal prestatore di lavoro, piuttosto che quella retributiva corrispettiva, e che, di tale obbligazione, il tratto propriamente caratterizzante è l’avere ad oggetto la sottoposizione dell’attività del prestatore alla direzione di altri.

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