Il 49 TUIR stabilisce che sono redditi da lavoro dipendente “quelli derivanti da rapporti con oggetto prestazioni di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando è considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro”. Questa definizione richiama il 2094cc (il lavoratore dipendente è chi lavora alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore”. Nella nozione di reddito di lavoro dipendente sono poi riconducibili in generale tutte le somme e i valori in genere, a qualsiasi titolo, corrisposte nell’ambito di lavoro (anche se sotto forma di erogazioni liberali, tranne quelle ex 51 2° TUIR). Costituiscono redditi di lavoro dipendente ex 49 2° lettera a) anche le pensioni di ogni genere e gli assegni ad essi equiparati (devono però esser pensioni che si ricolleghino a un precedente rapporto di impiego di servizio). Sono poi tassate le indennità risarcitorie qualora siano finalizzate a reintegrare un danno patrimoniale derivante da un mancato guadagno, escludendo quindi i risarcimenti ottenuti dal lavoratore a fronte di danni emergenti. Questo principio trova la sua giustificazione nel 6 2° TUIR, da cui deriva che confluiscono nei redditi di lavoro dipendente anche i proventi conseguiti in sostituzione dei redditi della categoria e le indennità conseguite a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di tali redditi, costituendo redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti. In forza di ciò l’indennizzo dei danni rappresenta reddito solo quando possa configurarsi come lucro cessante (con conseguente esclusione degli indennizzi che non rappresentano nuova ricchezza).

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