Ex 53 “sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano all’esercizio di arti e professioni”. I redditi di lavoro autonomo derivano da attività che presentano 3 connotati:

1) svolte in modo autonomo;

2) abituali (verso “redditi diversi”, che provengono da attività di lavoro svolte occasionalmente) ;

3) di natura non commerciale (a differenza di attività che danno luogo a redditi d’impresa).

Sono redditi di lavoro autonomo anche quelli prodotti dalle associazioni professionali, verso cui si applica principio di trasparenza. La definizione legislativa assume allora un carattere residuale, in quanto definisce il reddito di lavoro autonomo in negativo, come il reddito derivante dalle attività che non generano reddito d’impresa. Tuttavia la categoria reddituale non è completamente priva di un suo nucleo identificativo: infatti la legge richiedendo l’esercizio di attività svolte abitualmente in regime di lavoro autonomo, si riferisce ad attività con spiccata vocazione intellettuale e individuale (a cui appartengono sia le professioni protette es. medico sia le arti in senso proprio e quelle attività comunque connotate da spiccato apporto intellettuale). Nel definire i caratteri tipici del reddito di lavoro autonomo, la dottrina ha cercato di individuarne i confini con il reddito d’impresa e a tal fine è stata affrontata la 1° questione relativa alla impossibilità di escludere dal lavoro autonomo le professioni protette esercitate con massiccio apporto organizzativo e patrimoniale (questo perchè ex lege l’attività e la relativa responsabilità sono imputate sempre al professionista). Un 2° problema riguarda l’inquadramento giuridico di quelle attività di prestazioni di servizi che si pongono “ a metà strada” tra lavoro autonomo e attività d’impresa: la dottrina ha lavorato su ciò, verificando che siamo davanti a un’attività di lavoro autonomo quando l’attività si svolge con la sola attività lavorativa del soggetto. Un parte della dottrina ha rivolto l’accento anche sull’elemento della riferibilità della prestazione di servizi extra ex 2195: è stato osservato che se la prestazione è riferibile alla persona fisica, il relativo reddito dovrebbe esser inquadrato tra quelli di lavoro autonomo (in quanto è caratteristica di questa categoria reddituale il riferirsi alla persona). Società di avvocati: essendo l’attività di tipo intellettuale, dovrebbe derivare la natura del reddito prodotto come di lavoro autonomo. Ciò è stato adottato sia da dottrina che da giurisprudenza. C’è infine l’abitualità dell’attività (nel senso della sua continuità e stabilità nel tempo): se manca questo elemento, i compensi confluiscono nella categoria dei redditi diversi.

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