Qualora un atto sia viziato, ma l’amministrazione pubblica voglia ugualmente raggiungere quello scopo, salvaguardando l’atto, si può ricorrere a cinque istituti che lo permettono:

  • ratifica, con cui il vizio viene riconosciuto e eliminato con un nuovo atto (ratifica).
  • conferma, che non attiene ad un atto viziato, ma semplicemente ad un atto per il quale sia stato domandato il ritiro. È dunque necessario un mero atto confermativo che manifesti la volontà di conservare tale atto.
  • sanatoria, che si ha nel caso in cui l’atto sia viziato per difetto di uno dei presupposti oggettivi (es. proposta o autorizzazione che pervengono quando l’atto è già stato emanato).
  • conservazione, con il quale si stabilisce che gli atti del procedimento anteriori a quello viziato restino di regola validi.
  • conversione, istituto che ricalca quello della conversione di un contratto in diritto privato.
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