Al vizio di legittimità il nostro ordinamento affianca il vizio di merito dell’ atto amministrativo; più precisamente, si può dire che l’ atto è viziato nel merito quando è inopportuno, ingiusto o comunque difforme da un criterio di buona amministrazione.

In ogni caso, è necessario sottolineare che, a differenza del vizio di legittimità (che ha una portata generale), il vizio di merito rileva solo nei casi in cui la legge lo prevede; e lo ha previsto sia quando ha attribuito al giudice amministrativo una competenza speciale di merito (che si è affiancata a quella di legittimità), sia quando ha previsto un controllo di merito (ad es., sulle delibere dei consigli comunali o provinciali che approvano il bilancio o i regolamenti).

Va anche detto, però, che oggi la giurisdizione di merito ha più che altro un valore antiquario, dal momento che nessuna delle materie previste dalla legge istitutiva della IV sezione del Consiglio di Stato (1889) conserva alcuna attualità; del resto, la sola materia che conserva un valore attuale (ricorso per esecuzione del giudicato) non comporta un sindacato di merito sull’ atto, perché il giudice valuta soltanto se l’ amministrazione ha ottemperato o meno al giudicato amministrativo.

Lo stesso discorso può essere fatto in relazione al controllo di merito, vista sia l’ eliminazione (nel 1990) del controllo di merito sugli atti degli enti locali (comuni e province), che la soppressione, con l. cost. 3/01, dell’ art. 130 Cost., che ha eliminato il controllo regionale sulle delibere degli enti locali.

Il controllo di merito persiste, invece, nei riguardi di certi atti degli enti pubblici nazionali sottoposti a vigilanza ministeriale e degli enti pubblici pararegionali sottoposti a vigilanza regionale.

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