Il giudice ordinario può conoscere di tutti i comportamenti della P.A. lesivi di diritti soggettivi: sia che si tratti di meri comportamenti (si pensi, ad es., al mancato compimento di lavori di restauro ad una strada pubblica, con conseguenti danni per la circolazione e per le autovetture private), sia che si tratti di atti compiuti in esecuzione di provvedimenti amministrativi.
Gli artt. 4 e 5 della legge abolitiva stabiliscono, però, i limiti interni alla giurisdizione del giudice ordinario in ordine agli atti amministrativi; queste due disposizioni enunciano, in particolare, i seguenti princìpi:
• il giudice ordinario può conoscere degli effetti dell’ atto in relazione all’ oggetto dedotto in giudizio (ciò significa che eventuali vizi dell’ atto, accertati dal giudice, potranno essere fatti valere solo nella controversia sottoposta al suo esame);
• il sindacato del giudice sull’ atto amministrativo è limitato ai soli vizi di legittimità, non anche a quelli di merito (il giudice ordinario, cioè, può solo dichiarare l’ illegittimità dell’ atto, ma non può sindacare i criteri di opportunità e di convenienza ai quali l’ amministrazione si è ispirata); quanto al profilo di legittimità, si ritiene che il giudice ordinario dispone degli stessi poteri cognitori riconosciuti al giudice amministrativo (egli può, cioè, esaminare l’ atto sotto il profilo dell’ incompetenza, dell’ eccesso di potere e della violazione di legge);
• il giudice ordinario, anche qualora dovesse accertare l’ illegittimità dell’ atto, non dispone del potere di annullarlo, revocarlo o modificarlo (se così fosse, infatti, il giudice, in contrasto con il principio della separazione dei poteri, sostituirebbe la sua volontà a quella dell’ amministrazione); questo limite, recepito dall’ art. 113, co. 3 Cost., conosce tuttavia determinate deroghe, tra le quali ricordiamo: il potere di annullare le ordinanze-ingiunzioni in materia di sanzioni amministrative; il potere di annullare la trascrizione del matrimonio e la possibilità di rettificare i certificati di stato civile;
• l’ accertamento dell’ illegittimità dell’ atto compiuto dal giudice non è, però, privo di conseguenze giuridiche: in primis, infatti, il giudice ordinario è abilitato a disapplicare l’ atto ai fini della soluzione della controversia sottoposta al suo esame; in secondo luogo, la pubblica amministrazione interessata ha l’ obbligo di conformarsi alla pronuncia [in altri termini, l’ autorità amministrativa è tenuta a conformarsi al giudicato del giudice ordinario e ad adottare successivi provvedimenti con esso coerenti, a seguito di istanza dell’ interessato (va sottolineato che il mancato adempimento di quest’ obbligo è tutelato, in sede giurisdizionale, attraverso il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo, che può, in questa sede, conoscere anche dei vizi di merito)].