Il giudice amministrativo verifica la ragionevolezza e la correttezza del procedimento condotto dall’ Autorità, mentre non può sindacare il merito delle scelte compiute nè può sostituire le proprie valutazioni a quelle formulate dalla stessa (in proposito si è definito quello del giudice amministrativo un sindacato di tipo debole). L’ autorità non rappresenta l’ organo esclusivo di tutela della concorrenza.

Accanto ai suoi interventi restano possibili quelli del giudice ordinario, il quale può conoscere delle violazioni delle disposizioni della l. 287/90 al fine di: dichiarare la nullità di eventuali atti, contratti o clausole attraverso i quali si manifestano le fattispecie vietate, nonchè di condannare le imprese al risarcimento dei danni che taluno provi di aver subito per l’ attività anticoncorrenziale accertata.

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