Le regole desumibili dagli artt. 4 e 5 della l. n. 2248 del 1865, pur avendo una portata generale, incontrano deroghe ed eccezioni. La stessa giurisprudenza esclude che i limiti di cui all’art. 4 possano essere invocati per circoscrivere la tutela rispetto a diritti costituzionalmente protetti. Viene ad esempio escluso che l’art. 4 precluda al giudice ordinario di condannare l’amministrazione ad un facere specifico o ad un pati quando ciò sia richiesto dalla tutela di un diritto perfetto.

In alcuni casi, comunque, il legislatore ha disciplinato determinati giudizi sulla base di un assetto diverso dai limiti interni della giurisdizione ordinaria nei confronti dell’amministrazione. A tal proposito meritano di essere sottolineati i seguenti giudizi:

  • la tutela giurisdizionale del cittadino nei confronti dei provvedimenti amministrativi con cui siano state applicate sanzioni amministrative pecuniarie (ordinanze di ingiunzione) spetta per legge al giudice ordinario, chiamato a tutelare il diritto soggettivo all’integrità patrimoniale. In questo caso il giudizio non segue la logica dell’art. 4 della l. n. 2248 del 1865: qualora accolga l’opposizione, infatti, il giudice ordinario dispone del potere di sospensione e di annullamento del provvedimento amministrativo (l. n. 689 del 1981);
  • per i trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera la l. n. 833 del 1978 prevede che il Sindaco disponga l’effettuazione dell’accertamento, provvedimento questo che presenta un’efficacia immediata, sebbene debba essere convalidato entro un termine perentorio molto breve. Nei confronti del provvedimento convalidato la tutela del destinatario è affidata al giudice ordinario, dal momento che il giudizio ha ad oggetto diritti primari di libertà del cittadino;
  • nei confronti dei provvedimenti del Prefetto di espulsione di stranieri, il d.lgs. n. 286 del 1998 prevede che la tutela vada esperita avanti al giudice ordinario, attribuzione questa che riflette la convinzione che nei provvedimenti di espulsione siano in gioco posizioni di libertà e diritti della persona;
  • la decisione del Garante su un ricorso proposta a tutela dei diritti di privacy può essere impugnata dagli interessati davanti al giudice ordinario, con riferimento al quale si discute se sia configurabile un potere di annullamento della decisione del Garante.
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