Procedimenti semplificativi

L’adozione del sistema accusatorio deve comportare l’accettazione di una pluralità di procedimenti semplificati: se si vuole permettere l’affermarsi di un processo penale garantista, il dibattimento deve essere limitato ai pochi casi nei quali vi sia un serio contrasto tra accusa e difesa (art. 111 co. 5 Cost.) La restante parte dei processi deve svolgersi con riti semplificati. Poiché in tali procedimenti l’imputato gode di minori garanzie e non ha il diritto al contraddittorio, tuttavia, l’unica soluzione è quella di offrirgli un qualche incentivo perché accetti un affievolimento del diritto di difesa (es. diminuzione della pena in caso di condanna).

Negli ordinamenti angloamericani i meccanismi di semplificazione sono basati sul principio di opportunità dell’azione penale. Il pubblico ministero italiano, viceversa, è vincolato al principio di obbligatorietà dell’azione penale. La decisione sulla semplificazione, quindi, deve intervenire ad opera di un giudice dopo che sia stata comunque esercitata tale azione.

Specialità dei procedimenti alternativi a quello ordinario

Il codice intitola il libro VI procedimenti speciali per sottolineare la differenza di questi ultimi rispetto al modello ordinario di primo grado, composto dalle fasi delle indagini, dell’udienza preliminare e del dibattimento. Da un punto di vista meramente formale, i procedimenti speciali si dividono in due categorie:

  • la prima comprende i procedimenti che eliminano l’udienza preliminare per pervenire in modo più veloce al dibattimento (giudizio direttissimo e giudizio immediato). In tali procedimenti l’eliminazione dell’udienza avviene in modo imperativo, ossia in base ad un provvedimento emesso senza il consenso dell’imputato;
  • la seconda comprende i procedimenti che omettono il dibattimento (giudizio abbreviato, patteggiamento e procedimento per decreto). In questi casi la semplificazione opera solo con il consenso dell’imputato, poiché il diritto al dibattimento è un aspetto centrale del diritto di difesa.

Un sistema di tipo accusatorio ripone le proprie speranze di buon funzionamento soprattutto su tali riti, perché soltanto l’eliminazione del dibattimento, la fase più lunga del procedimento, è in grado di consentire un apprezzabile risparmio di tempo.

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