Vizi del consenso sono particolari situazioni che si verificano durante il processo formativo della volontà contrattuale perturbandola e determinandone una formazione anomala. Sicchè, in presenza del vizio, la volontà non manca ma si tratta di una volontà diversa dalla volontà ipotetica che si sarebbe formata in assenza del vizio.

Pertanto, la ratio della annullabilità del contratto va individuata nell’esigenza di tutela non soggetto che non ha manifestato la volontà in modo libero e consapevole.

Vizi del consenso sono: l’errore, la violenza e il dolo.

L’ errore, tradizionalmente, è la falsa rappresentazione di una situazione di fatto (errore di fatto) o di una norma di diritto (errore di diritto) che induce il soggetto a stipulare un contratto il cui significato oggettivo diverge da ciò che avrebbe voluto la parte caduta in errore.

In altri termini, in caso di errore vi è una divergenza tra la volontà interna del soggetto e quella dichiarata alla controparte.

Tuttavia, non ogni errore è rilevante per il diritto: è causa di annullamento del contratto solo l’errore essenziale e riconoscibile da parte dell’altro contraente.

Come è noto esistono due forme di errore: quello motivo (o errore vizio) e quello ostativo.

L’errore motivo (o errore vizio) è quello che nasce e cresce nel momento di formazione della volontà contrattuale prima che questa venga dichiarata all’esterno, è l’errore che incide sul processo formativo della volontà (senza l’errore la parte non avrebbe voluto concludere il contratto). Esso di regola non è causa di annullamento del contratto. La rilevanza dell’errore sul motivo trova spiegazione nella normale il rilevanza delle finalità e dei presupposti che inducono i soggetti a stipulare il contratto. Il fatto che la controparte si sia accorta dell’errore non giustifica comunque l’annullamento del contratto, in quanto un elementare esigenza di certezza della contrattazione esclude, già alla stregua della coscienza sociale, che l’impegno assunto possa essere messa in discussione per tutte le ragioni personali della parte o le circostanze sopravvenute alle quali non sia data rilevanza inserendole nel contenuto del contratto o elevandole a presupposti del contratto. Una diversa considerazione delle tuttavia essa è riservata alle qualità della prestazione, cioè a quegli attributi che esprimono la funzionalità, l’utilità e il pregio. Se la qualità non è dovuta, essa non entra nel contenuto del contratto e la sua mancanza non costituisce allora il rendimento del rapporto contrattuale. Tuttavia essa può rilevare sotto il profilo dell’errore quando quella qualità abbia costituito la ragione determinante del consenso.

L’errore ostativo invece è quello che nasce dalla dichiarazione o dalla trasmissione della dichiarazione nel senso che una volta formatasi correttamente la volontà contrattuale si verifica una discordanza tra la volontà e la dichiarazione (volevo dire sì e invece per sbaglio ho detto no). All’errore ostativo si applicano le stesse norme dell’errore vizio per cui quando è essenziale e riconoscibile dall’altra parte il contratto annullabile.

Si distingue ancora tra errore di fatto ed errore di diritto.

L’errore di fatto è quello che è cade sugli elementi contrattuali o su circostanze esterne.

L’errore di diritto è quello che cade sulle norme giuridiche, è l’errore determinato dalla falsa conoscenza delle norme giuridiche.

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