Vizi del consenso sono particolari situazioni che si verificano durante il processo formativo della volontà contrattuale perturbandola e determinandone una formazione anomala. Sicchè, in presenza del vizio, la volontà non manca ma si tratta di una volontà diversa dalla volontà ipotetica che si sarebbe formata in assenza del vizio.

Pertanto, la ratio della annullabilità del contratto va individuata nell’esigenza di tutela non soggetto che non ha manifestato la volontà in modo libero e consapevole.

Vizi del consenso sono: l’errore, la violenza e il dolo.

La violenza quale vizio del consenso è la minaccia che costringe la persona a stipulare un contratto non voluto o a subirne un determinato contenuto. Essa è causa di annullabilità del contratto quando consiste nella minaccia seria di un male ingiusto e notevole alla persona o ai beni del contraente o di terzi ovvero nella minaccia di esercitare un diritto per conseguire un vantaggio ingiusto.

La violenza la forma più grave di lesione della libertà negoziale ed in quanto tale è socialmente riprovata. La violenza rileva come causa di annullamento del contratto, anche se esercitata da un terzo ad insaputa della controparte: l’esigenza di tutela del soggetto contro la violenza prevale anche sull’esigenza dell’affidamento.

Tradizionalmente si distingue tra violenza fisica e violenza morale.

La violenza fisica si estrinsecherebbe in una coazione materiale che esclude del tutto la volontà del soggetto in ordine contratto (la violenza fisica è causa di nullità del contratto).

L’aderenza morale agirebbe, invece, sulla volontà della vittima inducendola a stipulare il contratto per sottrarsi al male minacciato (anche se spinto dalla minaccia il soggetto presta comunque il proprio consenso).

La distinzione deve, tuttavia, ritenersi superata in quanto anche la violenza fisica agisce sulla volontà del soggetto il quale compie l’atto per sottrarsi ad un immediato male fisico. Se poi l’autore della violenza giungesse a guidare materialmente la mano della vittima in segno di consenso, il contratto dovrebbe ritenersi inesistente per mancanza di una volontà del soggetto.

Requisiti della violenza

Il primo requisito della violenza è la serietà della minaccia.

Il testo normativo statuisce, infatti, che la violenza deve essere di tal natura da fare impressione sopra una persona sensata e da farle tenere di esporre sè o i suoi beni a un male ingiusto e notevole. Si precisa ulteriormente che occorre avere riguardo, in questa materia, all’età, al sesso e alla condizione delle persone. Questa precisazione consente di intendere che la serietà della minaccia deve essere valutata in concreto e cioè di volta in volta in relazione alle persone e alle circostanze di ogni singola fattispecie.

La serietà della minaccia attiene alla probabilità che essa venga portata a compimento e all’entità del male minacciato.

Inoltre il male minacciato deve essere:

a) ingiusto: l’ingiustizia sussiste quando la lesione ai beni o alla persona è contraria alla legge, ossia non deriva dall’esercizio del diritto. Il male ingiusto in altri termini, consiste in una lesione antigiuridica alla persona o al patrimonio.

Notevole, cioè di deserta gravità: male notevole vuol dire che esso deve essere di importanza apprezzabile in relazione all’economia dell’affare. La minaccia di un sacrificio di scarso rilievo raffrontato all’importanza del contratto che esclude che essa possa determinare la volontà contrattuale di una persona mediamente sensata. La valutazione dell’essere fatte in astratto, cioè valutando se il male minacciato sarebbe stato considerato grave da qualsiasi persona che anche l’età, lo stesso sesso e che si trovi nelle medesime condizioni del soggetto che ha subito la violenza.

La violenza , ancora, è causa di annullamento del contratto anche quando il male minacciato riguarda la persona o i beni del coniuge del contraente o di un discendente (figli, nipoti) o ascendente (genitori, nonni) di lui. Se il male minacciato riguarda altre persone, l’annullamento del contratto è rimesso alla prudente valutazione delle circostanze da parte del giudice.

La minaccia di far valere un diritto

Oltre che nella minaccia di una lesione antigiuridica alla persona o ai beni la violenza può anche consiste nella minaccia di salvare un diritto. In tal caso il contratto è
annullabile se la minaccia è diretta a conseguire vantaggi ingiusti. Il vantaggio è ingiusto quando esso rappresenta un risultato abnorme e diverso rispetto a quello con eseguibile attraverso l’esercizio del diritto medesimo.

Timore riverenziale

Timore riverenziale é lo stato di soggezione psicologica che un soggetto ha nei confronti di un altro che ai suoi occhi si presenta, per le più varie ragioni (importanza nell’ambiente familiare, sociale, lavorativo), come gravemente sereno e autorevole.

Il solo timore riverenziale non è causa di annullamento del contratto. La norma si spiega in considerazione della normale insufficienza della semplice soggezione psicologica a determinare il consenso contrattuale.

La legge tuttavia distingue il timore riverenziale dalla violenza morale (che è causa di annullamento del contratto). Il timore riverenziale costituisce (è da considerarsi) violenza morale quando si concreta in una intimidazione morale: quest’ultima è esercitata dal superiore che minaccia tacitamente di avvalersi della propria posizione di supremazia per indurre l’inferiore a stipulare il contratto.

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