Vizi del consenso sono particolari situazioni che si verificano durante il processo formativo della volontà contrattuale perturbandola e determinandone una formazione anomala. Sicchè, in presenza del vizio, la volontà non manca ma si tratta di una volontà diversa dalla volontà ipotetica che si sarebbe formata in assenza del vizio.

Pertanto, la ratio della annullabilità del contratto va individuata nell’esigenza di tutela non soggetto che non ha manifestato la volontà in modo libero e consapevole.

Vizi del consenso sono: l’errore, la violenza e il dolo.

Il dolo è qualsiasi forma di raggiro che altera la volontà contrattuale della vittima.

Il dolo è causa di annullabilità del contratto quando i raggiri usati da uno dei contraenti sono stati tali che, senza di essi, l’altra parte non avrebbe contrattato. Si parla in tal caso di dolo vizio (cosiddetto Causam dans). Il dolo vizio si distingue rispetto al dolo incidente (cosiddetto incidens), quale raggiro che non è determinante del consenso ma incide sul contenuto del contratto (nel senso del contraente avrebbe egualmente concluso il contratto ma condizioni diverse).

Il dolo incidente è, dunque, il dolo che non è determinante del consenso ma che incide sul contenuto del contratto.

Al fine di verificare se si tratti di dolo vizio o di dolo incidente occorre avere riguardo alle concrete circostanze del contratto.

Il dolo incidente non genera l’annullabilità dei contratto ma il rimedio dato alla vittima del raggiro e solo quello del risarcimento del danno. Infatti, il contratto è valido perché la parte raggirata lo avrebbe concluso anche in assenza del dolo però il contraente in mala fede (cioè colui che ha usato gli artifici ed i raggiri) deve risarcire il danno corrispondente alla perdita economica derivante dalla minore convenienza dell’affare.

Anche nel caso di annullamento del contratto la vittima può pretendere di essere risarcita ma il danno risarcibile si determina nella misura dell’interesse negativo, quale interesse a non concludere il contratto. Nel caso di dolo incidente invece, il danno risarcibile deve rapportarsi al pregiudizio costituito dalla minore convenienza dell’affare. Tale danno è dato, precisamente, dal minore vantaggio o dal maggiore aggravio economico conseguente alla diversa determinazione del contratto per effetto dell’intervento doloso.

Nell’ipotesi di dolo incidente il risarcimento del danno si adegua d’un criterio analogo a quello valevole per l’inadempimento. Ciò si spiega in quanto il contratto rimane validamente concluso e perché la vittima non lamenta il pregiudizio per l’invalidità del contratto ma la mancanza di quel risultato economico positivo che avrebbe raggiunto se la controparte avesse agito lealmente.

Ancora occorre distinguere tra il cosiddetto dolus malus che costituisce vizio del consenso e il cosiddetto dolus bonus che corrisponde, invece, alla esaltazione di merci o servizi normalmente tollerata dalla pratica di affari.

La norma mira a tutelare la libertà della formazione del consenso contrattuale.

L’azione dolosa può riguardare i presupposti, gli elementi o gli effetti del contratto, inducendo il soggetto a credere, ad esempio, che in base al contratto gli rispettino diritti diversi da quelli realmente spettantigli.

L’azione dolosa può riguardare, ancora, i motivi della vittima facendogli credere, ad esempio, di poter trarre dalla prestazione un utile non corrispondente alla realtà (come nel caso di raggiro sul valore del bene).

Il dolo, infine, può concernere l’esecuzione del contratto, creando nella vittima un affidamento ingiustificato sulla realizzazione del rapporto contrattuale.

Il raggiro può essere consumato con tutti i mezzi utili, e quindi anche con la menzogna la quale integra la fattispecie dolosa se risulta idonea a influire sul consenso. Anche il silenzio e la reticenza possono integrare il dolo (il cosiddett Dolo omissivo). Il semplice atteggiamento inerte in realtà, è di per sè inidoneo a trarre in inganno, ma il silenzio tenuto in una data circostanza può inserirsi in un complesso comportamento adeguatamente preordinato al fine dell’inganno.

La nozione di raggiro, nella quale si identifica il dolo quale causa di invalidità del contratto, implica in generale l’intenzionalità dell’agire e precisamente il proposito di influire sul consenso della vittima mediante un comportamento ingannevole.

Il dolo del terzo

Autore del dolo può essere anche un terzo, e cioè chi non è né parte sostanziale né parte formale del contratto.

Il dono del terzo è causa di annullabilità del contratto quando esso era noto al contraente che ne ha tratto vantaggio. Occorre, quindi, che la controparte abbia conosciuto al momento della conclusione del contratto la manovra fraudolenta del terzo e ne sia rimasta avvantaggiata, pur senza esservi un rapporto di complicità. Il vantaggio è costituito dall’interesse stesso alla stipulazione del contratto, anche se si tratta di un interesse non patrimoniale.

Se la controparte non è a conoscenza del dolo il contratto è validamente concluso. Il legislatore, pertanto, non ha considerato riprovevole il comportamento del contraente ignaro del raggiro, pur se ne abbia tratto vantaggio.

Richiedi gli appunti aggiornati
* Campi obbligatori

Lascia un commento