La lesione della libertà negoziale si riscontra in tutti i casi in cui i contraente vittima di violenza o dolo.

La violenza (che è la più grave forma di lezione della libertà negoziale) è sempre causa di invalidità del contratto anche quando sia esercitata dal terzo senza essere nota al controparte. Se quest’ultima è consapevole ho partecipa alla violenza, la responsabilità precontrattuale graverà solidalmente su di essa e sul terzo. Se la violenza proviene dal terzo e la controparte non ne era a conoscenza, la responsabilità ricadrà esclusivamente sul terzo.

Anche il dolo comporta la responsabilità precontrattuale del suo autore.

Il dolo è causa di annullamento del contratto e consiste negli artifici o raggiri usati da un soggetto per far cadere in errore un altro soggetto al fine di indurlo a concludere il contratto che, in assenza del dolo, non avrebbe concluso.

Il dolo è causa di annullamento del contratto anche se posto in essere da un terzo purché la controparte che ne ha tratto vantaggio ne fosse a conoscenza. In tal caso sussisterà la responsabilità solidale in capo alla controparte e al terzo (non comporterà invece l’annullamento del contratto quando la controparte che ha tratto vantaggio dal dolo non ne fosse a conoscenza). Il terzo è comunque responsabile per avere leso la libertà negoziale della vittima e secondo la regola della responsabilità precontrattuale dovrà risarcire il danno della misura dell’interesse della vittima a non stipulare il contratto.

Trattandosi di contratto valido l’interesse leso è costituito dalla perdita della vittima avrebbe evitato o dalle migliori condizioni che avrebbe potuto realizzare se non lo avesse stipulato.

Il riferimento alle migliori condizioni realizzabili deve essere fatto in tutti i casi di raggiri che hanno inflitto non sulla conclusione del contratto ma sul suo contenuto (il dolo incidente 1440). Il contratto è allora valido ma l’autore risponde del danno costituito dalla minore convenienza economica dell’affare a causa dell’intervento doloso.

La lesione della libertà negoziale è altresì riscontrabile quando la controparte o un terzo abbiano colposamente indotto il contraente in errore. Sotto questo profilo l’errore può rilevare anche se non si tratta di errore essenziale (è essenziale in errore quando senza di esso la parte non avrebbe concluso il contratto) ma anche se l’attività di dire errore incidente sul contenuto del contratto.

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