Errore sul precetto nel codice penale

L’errore sul precetto può trarre origine:

  • direttamente, dall’ignoranza o dall’erronea interpretazione della stessa legge penale (es. musulmano che vuole contrarre un secondo matrimonio senza sapere che è vietato).
  • indirettamente, dall’ignoranza o dall’erronea interpretazione della legge extrapenale richiamata dalla norma penale:
    • se tale errore resta un errore sul precetto si applica l’art. 5.
    • se tale errore si traduce in un errore sul fatto è scusabile (art. 47 co. 3):
      • nei reati dolosi, anche se evitabile (propensione garantista).
      • nei reati colposi, solo se inevitabile.

 Errore sul fatto nel codice penale

L’errore sul fatto può essere determinato:

  1. da un errore di fatto, cioè dalla mancata o imperfetta percezione (o valutazione) di un dato della realtà naturalistica.
  2. da un errore sulla legge extrapenale richiamata, come afferma lo stesso art. 47 co. 3.
  3. da un errore sulla legge penale o su una norma extragiuridica richiamate.

 (1) L’oggetto di tale errore di fatto può essere costituito dagli elementi positivi del fatto materiale di reato (es. condotta, elementi preesistenti), dagli elementi negativi (es. assenza di scriminanti) e anche da quelli normativi. Tale errore, comunque, deve essere essenziale, cioè avere per oggetto uno degli elementi oggettivi richiesti per l’esistenza del reato (risulta essenziale es. errore di chi spara ad uomo avendolo scambiato per un animale, mentre risulta irrilevante es. errore di chi sottrae una cosa, credendola di Tizio invece che di Caio).

Quanto alla disciplina, in conformità al principio della responsabilità personale, l’art. 47 co. 1 dispone che l’errore sul fatto che costituisce il reato esclude la punibilità dell’agente. Nondimeno, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo . Tale disciplina viene specificamente ribadita per l’errore sugli elementi negativi dall’art. 59 co. 4. Dalla combinazione di questi due articoli, si ricava che l’errore sul fatto, derivante da errore di fatto:

  • esclude sempre e necessariamente il dolo, in quanto l’agente si è rappresentato ed ha voluto un fatto diverso da quello previsto dalla norma penale.
  • esclude la colpa se risulta essere incolpevole o scusabile, ossia se nessun rimprovero possa essere mossa all’agente.
  • non esclude la colpa se risulta essere colpevole o inescusabile, ossia se, essendo dovuto a impudenza, negligenza o imperizia, era evitabile osservando le dovute regole cautelari.

(2) A differenza di molti codici stranieri, il codice italiano contiene un’esplicita disciplina dell’errore sulla legge extrapenale. L’art. 47 co. 3, infatti, dispone che anche l’errore su una legge diversa dalla legge penale esclude la punibilità, quando ha cagionato un errore sul fatto che costituisce reato . Viene così a distinguersi tra:

  • un errore sulla legge extrapenale che si risolve in un errore sul fatto e che scusa.
  • un errore sulla legge extrapenale che non si risolve in un errore sul fatto (e quindi si risolve in un errore sul precetto) e che non scusa.

Ci si chiede, tuttavia, in quali casi un errore di diritto extrapenale si traduca in un errore sul fatto e in quali casi, al contrario, si limiti ad un errore sul precetto. Presupposto comune, necessario ad entrambi gli effetti, è che la legge extrapenale sia richiamata dalla stessa norma penale per il tramite degli elementi totalmente normativi (es. altruità, matrimonio) od eventualmente normativi, poiché solo in tal modo essa può concorrere alla descrizione della fattispecie e a determinare l’estensione della norma incriminatrice.

Deve comunque essere sottolineato che l’errore sulla legge extrapenale richiamata comporta anche un errore sulla fattispecie legale (norma incriminatrice), cui si attribuisce una portata più ristretta di quella reale. Ciò precisato, comunque, il quesito suddetto ha costituito un problema praticamente irrisolvibile.

 Anche il problema dell’errore sulla legge extrapenale va risolto sulla base degli effetti psicologici ultimi, a seconda cioè che l’oggetto si limiti soltanto ad un errore sul precetto, oppure si traduca anche in un errore sul fatto:

  • quando l’errore extrapenale comporta un errore sul fatto, non esaurendosi in un errore sul precetto, esso è ontologicamente identico all’errore sul fatto determinato da un errore di fatto: in entrambi i casi, infatti, l’agente vuole un fatto diverso da quello vietato dalla norma penale, quindi agisce senza la coscienza della offensività-illiceità del fatto (es. chi, errando sulla legge civile, crede che la legna secca del bosco altrui sia res nullius, non vuole rubare alcuna cosa mobile altrui).

Per maggiore chiarezza, comunque, deve essere precisato che si ha sempre errore sul precetto quando l’errore cade sul significato penalistico dell’elemento normativo (es. erra sul precetto il nudo proprietario che, credendo che tale concetto comprenda solo le cose di proprietà di altri, sottrae la cosa all’usufruttuario), mentre si ha errore sul fatto quando l’errore cade sulle norme extrapenali richiamate, le quali vengono in considerazione dopo che è stato definito in base alla ratio della norma penale il significato penalistico di tale elemento (es. erra sul fatto il nudo proprietario che prende la cosa all’usufruttuario, credendo, per errore sulla legge civile, che non vi sia usufrutto).

  • quando l’errore extrapenale si limita ad un errore sul precetto, non traducendosi in un errore sul fatto, esso è ontologicamente identico all’errore che cade direttamente sulla stessa norma incriminatrice (errore sul precetto): in entrambi i casi, infatti, l’agente vuole un fatto identico a quello previsto dalla legge penale come reato, ma che non crede essere vietato.

 Quanto alla disciplina, comunque, quella dell’errore sulla legge extrapenale è identica a quella dell’errore di fatto che si traduca in un errore sul fatto. L’art. 47 co. 3, in particolare, costituisce non un’asserita deroga all’art. 5, quanto piuttosto espressione del principio generale sul dolo e sulla responsabilità personale: punire per dolo chi ha voluto, per effetto di un errore sulla legge extrapenale, un fatto diverso da quello vietato dalla legge penale, infatti, sarebbe ammettere un’ipotesi di responsabilità oggettiva.

 (3) Anche nel caso di errore sulle norme penali richiamate nella fattispecie criminosa, ossia sulle norme di origine penale, ma diverse dalla norma penale violata, occorre procedere sulla base dei principi generali in materia di dolo, dovendosi accertare se tale errore, anziché esaurirsi al precetto, si traduca in un errore sul fatto. In questo caso, in particolare, invece dell’art. 5, trova applicazione l’art. 47 co. 1 e 2.

Nei suddetti termini va pure risolto il problema dell’errore sulla norma extragiuridica (es. sociale, morale, culturale), richiamata da un elemento normativo extragiuridico della fattispecie criminosa.

 In sintesi, quindi, l’errore sul fatto, a prescindere che esso derivi da errore di fatto o da errore sulla norma extrapenale o extragiuridica:

  • esclude il dolo, ma non quella colposa se è inescusabile ed il fatto è previsto dalla legge come reato colposo (art. 47 co. 1).
  • non esclude la punibilità per un reato diverso (art. 47 co. 2) (es. chi, ignorando che l’offeso sia un p.u., non incorre nel reato dell’art. 341 (abrogato), ma risponde di quello dell’art. 594).

L’errore sul fatto, comunque, può derivare anche da inganno, subito dall’agente ad opera di un’altra persona. Nel disciplina tale ipotesi, l’art. 48 stabilisce che le disposizione dell’art. 47 si applicano anche se l’errore sul fatto che costituisce reato è determinato dall’altrui inganno, ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona ingannata risponde chi l’ha determinata a commetterlo (c.d. autore mediato) .

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