Come accennato in precedenza, risulta piuttosto difficile conservare inalterato un documento informatico in modo da assicurare che la prova sia autentica e genuina.
Occorre quindi chiarire che sono oggetti materiali dei mezzi di ricerca della prova sia il singolo supporto informatico (es. pen drive, DVD, hard disk), sia il sistema informatico che contiene tali supporti (es. computer). Il singolo documento informatico registrato nei supporti e nei sistemi predetti consiste nell’oggetto immateriale dei mezzi di ricerca della prova.
La l. n. 48 del 2008, riordinando la materia, ha ricondotto nell’alveo dei mezzi tipici di ricerca della prova la perquisizione, l’ispezione ed il sequestro di ogni sistema di supporto informatico, e nel farlo ha introdotto almeno cinque tipi di garanzie fondamentali in relazione ai mezzi di ricerca del documento informatico:
- il dovere di conservare inalterato il dato informatico originale nella sua genuinità;
- il dovere di impedire l’alterazione successiva del dato originale;
- il dovere di formare una copia che assicuri la conformità del dato informatico acquisito rispetto a quello originale;
- il dovere di assicurare la non modificabilità della copia del documento informatico;
- la garanzia della installazione di sigilli informatici sui documenti acquisiti.
Dato che il legislatore ha predisposto un sistema normativo piuttosto confusionario e per niente tassativo, spetta alla dottrina e alla giurisprudenza di ricomporlo interpretativamente.