Il termine prassi riferito agli organi pubblici, indica secondo l’orientamento pressoché plebiscitario della dottrina costituzionalistica, la costanza della ripetizione dei loro comportamenti nell’esercizio dei poteri conferiti.

Negazione della prassi come fonte del diritto

Costituiscono tutt’al più uno dei tanti elementi ai quali fare ricorso per interpretare disposizioni poco chiare o l’attività posta in essere dai suddetti soggetti. Si ammette che una prassi possa trasformarsi in un una vera e propria consuetudine quando la regolarità del comportamento si stabilizza nel tempo, unitamente al formarsi delle opinio iuris et necessitatis,, all’inverso, che una consuetudine possa trasformarsi in una semplice prassi per il venir meno dell’elemento psicologico.

Si potrà avere una prassi non consolidata nel caso di un solo precedente; nel caso di pochi precedenti tra loro uniformi o una prassi contrastante o oscillante; nel caso di numerosi precedenti tra loro con forme e sarà una prassi consolidata o costante.Soltanto in quest’ultimo caso è possibile la trasformazione di una prassi in consuetudine.

Le norme consuetudinarie possono essere abrogate da successive disposizioni scritte e da successive norme consuetudinarie con esse contrastanti. Tutte le norme consuetudinarie possono cessare di esistere anche in altro modo, per il venir meno dell’elemento materiale: tale modo di cessazione si definisce con il termine di desuetudine. Le norme consuetudinarie divengono desuete quando non sono più effettive.

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