• Gli ordinamenti sono composti da una miriade di norme, di cui non sempre è semplice stabilire la fonte
  • Ordinamenti SEMPLICI = le norme sono emanate da una sola fonte
  • Ordinamenti COMPLESSI = le norme sono emanate da più fonti
  • Non esiste mai un unico legislatore = per questo è difficile dire di quante norme sia composto un ordinamento
  • La complessità dell’ordinamento giuridico deriva dal fatto che il bisogno di regole di condotta è tanto grande, che nessun organo è in grado di soddisfarlo da solo = nessun organo può legiferare in tutti i campi = perciò il potere supremo ricorre a
    • RECEZIONE di norme già esistenti, prodotte da ordinamenti diversi e precedenti = Fonti RICONOSCIUTE (come la consuetudine)
    • DELEGAZIONE del potere di produrre norme giuridiche a poteri o organi inferiori = Fonti DELEGATE
  • Il potere LEGISLATIVO emana norme generiche, che vengono specificate dagli organi ESECUTIVI sempre più man mano che si scende nella scala della gerarchica delle fonti
  • POTERE NEGOZIALE o REGOLAMENTARE = potere dei privati di regolare i propri interessi = può esser visto come una fonte delegata o come un produttore di regole indipendente dallo Stato

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