Pur definendo l’intera giunta quale “organo esecutivo”, il titolo V respinge la formula del governo collegiale puri, entro il quale il presidente sarebbe soltanto un primis inter partes rispetto agli assessori. Nell’ambito dell’esecutivo, infatti, il presidente mantiene una posizione distinta e preminente, giacché “rappresenta la regione”.

Rimane il fatto che il presidente della giunta è anche il presidente della regione; ed in tale veste egli ne sottoscrive gli atti, ne promulga le leggi ed i regolamenti, indice referendum regionali, procede alla prima convocazione del consiglio, prende parte alle riunioni della conferenza permanente per i rapporti fra lo stato e le regioni. Ma egli non esprime opinioni né prende decisioni personali, bensì sostiene gli indirizzi propri della giunta e della maggioranza consiliare. Ed anche quando esercita un potere-dovere il suo compito si distingue nettamente da quello peculiare del presidente della repubblica, in quanto non implica controlli di sorta sugli atti da promulgare.

Rimane fermo che le funzioni essenziali dell’organo in esame attengono alla presidenza della giunta regionale ed alla sua veste di capo dell’amministrazione. Nel primo senso, egli dispone di poteri analoghi a quelli esercitati dal presidente del consiglio dei ministri; dalla convocazione della giunta e dalla determinazione dei relativi ordini del giorno, fino al coordinamento dell’azione dei vari assessori. Nel secondo senso, poi, è generalmente proprio del presidente il compito di sovrintendere ali uffici e servizi regionali svolgendo funzioni direttive e di vigilanza nei confronti dei livelli inferiori dell’apparato esecutivo.

 Malgrado l’accentuata supremazia del presidente sui singoli assessori, non è dubbio che la giunta costituisca l’organo centrale del potere esecutivo regionale. In tutte le regioni fra gli organi politici del potere stesso la giunta è quello dotato di una competenza amministrativa generale. Si danno, anzi, funzioni riservate alla giunta, dall’iniziativa legislativa propria dell’esecutivo stesso alla predisposizione o all’approvazione di piani e programmi economici e territoriali.

Più in generale, anche nelle regioni ordinarie si deve ritenere che gli assessori possano essere dotati di funzioni esterne. Giuridicamente le limitazioni più forti della competenza spettante alla giunta si rinvengono nel rapporto fra l’esecutivo ed il legislativo. Occorre ricordare che in nessuna regione compete alle giunte l’adozione di atti aventi forza di legge. Ma esorbita dalle attribuzioni dell’esecutivo l’esercizio della stessa potestà regolamentare. Solo nel campo delle funzioni amministrative vige infatti la regola per cui la giunta può adottare, in caso d’urgenza, provvedimenti di competenza del consiglio.

 

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