Il procedimento normale si articola in:

  • una fase preparatoria, che si svolge nella competente commissione ed
  • in una fase deliberativa, che si svolge assemblea.

I regolamenti parlamentari prevedono il caso che progetti di legge vertenti sullo stesso oggetto, siano stati presentati tanto alla Camera quanto al Senato. In questo caso per evitare un dispendio di tempo i presidenti delle rispettive camere raggiungono delle possibili intese per decidere presso quale Camera l’esame debba cominciare.

La Camera ha introdotto un nuovo organo permanente denominato “comitato per la legislazione”, che è composto di 10 deputati, scelti dal presidente della Camera in modo da garantire la rappresentanza paritaria della maggioranza e dell’opposizione.

È presieduto il turno da uno dei suoi componenti, per la durata di sei mesi ciascuno.

Qualora ne sia fatta richiesta da almeno 1/5 dei loro componenti, le commissioni trasmettono al comitato i progetti di legge affinché esso esprima parere sulla qualità dei testi legislativi, con riguardo all’omogeneità, alla semplicità, alla chiarezza e proprietà nella formulazione, nonché all’efficacia di essi, per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente. Il parere è richiesto non prima della scelta del testo adottato come base per il seguito dell’esame, se è espresso nei confronti di una commissione in sede referente, è stampato ed allegato alla relazione per l’assemblea. Su richiesta di uno o più membri del comitato che abbiano espresso opinioni dissenzienti, le pareva contro di esse delle loro motivazioni.

Qualora le commissioni che procedono in sede referente non intendano adeguare il testo del progetto di legge alle condizioni contenute nel parere del comitato, debbono indicare le ragioni della relazione per l’assemblea

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