La nostra Costituzione prevede due tipi di potere sostitutivo:

  • potere sostitutivo ordinario (art. 118), secondo cui l’ente territorialmente più comprensivo può esercitare il proprio potere sostitutivo in funzione della migliore attuazione dell’esigenza di unitarietà in determinate materie.

La Corte ha stabilito dei limiti all’esercizio di questo potere:

  • deve essere previsto e disciplinato dalla legge.
  • deve essere previsto esclusivamente per materie prive della discrezionalità dell’an.
  • deve essere esercitato da un organo di governo dell’ente che si sostituisce.
  • deve essere assistito da congrue garanzie procedimentali in conformità al principio di collaborazione.
  • potere sostitutivo straordinario (art. 120), a cui si ricorre per emergenze istituzionali di particolare gravità, che comportano rischi di compromissione relativi ad interessi essenziali della Repubblica, al fine di assicurare il principio di unità ed indivisibilità stabilito nell’articolo 5.

Sono stabiliti dei limiti all’esercizio di questo potere:

  • deve essere esercitato nel rispetto del principio di sussidiarietà e di leale collaborazione.
  • è necessario qualora l’organo da sostituire mostri gli estremi di inerzia qualificata (inadempimento).
  • non è sufficiente la semplice urgenza e neppure la semplice contestazione di un cattivo e scorretto adempimento da parte dell’organo ordinariamente competente.
  • non è assolutamente applicabile alla legislazione regionale, mentre risulta possibile sia per gli atti amministrativi che per gli atti regolamentari.

Una legge costituzionale del 2003 stabilisce che il Presidente del consiglio dei ministri debba assegnare all’ente cui intende sostituirsi un congruo termine, decorso inutilmente il quale può intervenire in sostituzione il Governo, ma in casi di particolare urgenza e necessità il Governo può anche prescindere da tale prassi.

Per quanto riguarda le Regioni a Statuto speciale,la Cortecostituzionale ha stabilito che continuano ad operare le specifiche tipologie di potere sostitutivo previste nei singoli statuti o nelle norme di attuazione, ma riguardo alle nuove competenze riconosciute a queste Regioni in nome della clausola di favore, non può essere riconosciuto il potere sostitutivo di cui all’articolo 120.

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