Comunità e Unione europea potranno definitivamente integrarsi quando la loro struttura attuale sarà stata sostituita con un’altra che rispecchi maggiormente i principi democratici e rappresentativi comuni. Dati gli scarsi poteri del Parlamento europeo, infatti, esse sono condotte dal Consiglio dei ministri, che rappresenta solo i governi, e quindi le relative maggioranze, e dalla Commissione, i cui membri sono privi di ogni tipo di rappresentatività. Allo stesso modo anche il Consiglio europeo si presenta come espressione dei governi nazionali, confermando come la struttura comunitaria sia costruita secondo le logiche dell’ordinamento del diritto internazionale che favorisce tendenzialmente la posizione dei governi.

Per superare questa situazione che suscita notevoli perplessità è necessario muoversi principalmente in tre direzioni:

  • verso la modifica dei trattati che consenta di attribuire al Parlamento europeo poteri più ampi.
  • verso un più ampio coinvolgimento di tutti gli organi costituzionali nazionali nella formazione della volontà dei singoli Stati membri.
  • verso un processo costituente che coinvolga tutta l’Europa.

In questo senso si muoveva il Trattato che adotta una costituzione per l’Europa , sottoscritto a Roma il 29/10/2004 e elaborato da una Convenzione che aveva strutturato in quattro parti, precedute da un preambolo, quella che si poteva chiamare Costituzione europea :

  • preambolo: indicava i principi e i valori di riferimento.
  1. parte prima:
    1. definiva un unico contesto giuridico comune per tutte le attività dell’Europa, attribuendo all’Unione un’unica personalità giuridica.
    2. definiva un assetto più chiaro della forma di governo.
    3. riordinava il sistema delle fonti normative.
    4. definiva e chiariva i criteri di riparto delle competenze fra l’Unione e gli Stati membri.
  2. parte seconda: conteneva integralmente la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione , proclamata a Nizza.
  3. parte terza: riprendeva le definizioni delle politiche comunitarie ed i principi di azione relativi.
  4. parte quarta: abrogava tutti i precedenti Trattati, trannela CEEA, che venivano dunque sostituiti da un unico documento.

Indicava inoltre le condizioni per giungere all’entrata in vigore del Trattato, prevedendo anche le modalità della sua revisione.

Questo tentativo di creare una Costituzione europea non ottenne però i risultati sperati, incontrando le resistenze di alcuni paesi dell’Unione (Francia e Olanda). Si è cercato, almeno in parte, di superare la fase di stallo che è seguita nella conferenza intergovernativa di Berlino del 2007, dove è stata raggiunta l’intesa per un nuovo Trattato (Trattato di Lisbona v. pag. 24) sprovvisto della qualifica di costituzionale.

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