Come tutte le Organizzazioni internazionali anche la Comunità europea ha la capacità di concludere accordi internazionali. Sul punto, tuttavia, non possiamo fare a meno di menzionare l’elemento che largamente differenzia l’Unione dalle altre Organizzazioni internazionali: gli accordi conclusi dall’Unione europea, infatti, sono vincolanti per le istituzioni delle Comunità e per tutti gli Stati membri (art. 300 del Trattato). Questo importa un’eccezione al principio generale per cui gli accordi conclusi dalle Organizzazioni internazionali sono estranei alla sfera giuridica dei Paesi membri. Essendo previsto dalla medesima disposizione che la Corte di Giustizia può essere chiamata a dare in via preventiva un parere circa la compatibilità dell’accordo con il Trattato, possiamo sostenere che gli accordi internazionali si pongono gerarchicamente al di sopra degli atti delle istituzioni, ma al di sotto del Trattato.

La Comunità, nel concludere accordi internazionali ha una competenza esclusiva, nel senso che nessuno Stato membro può concludere accordi internazionali in proprio nelle medesime materie. Per evitare tuttavia che questa regola paralizzi la possibilità di una crescita economica qualora il Consiglio non raggiunga la maggioranza richiesta od uno Stato terzo intenda concludere un accordo soltanto con uno Stato membro, è possibile ottenere un’autorizzazione dal Consiglio.

Uno dei grandi interrogativi sul punto riguarda la cogenza o meno dell’elencazione delle materie di cui all’art. 300 nelle quali l’Unione europea ha competenza esterna. Per quanto a rigor di Trattato al di fuori di esse l’Unione non potrebbe concludere accordi internazionali, un’ampia giurisprudenza della Corte di Giustizia ha sostenuto il contrario, in forza del principio del parallelismo delle competenze: ogni qual volta la Comunità interviene in una materia a livello interno, questa acquista parallelamente la competenza internazionale. Il principio del parallelismo, tuttavia, risulta essere tutt’altro che chiaro, non essendone comprensibili i confini (es. se l’Unione interviene nella materia dei trasporti gommati, ci si chiede se la sua competenza esterna sia limitata ai trasporti gommati oppure se si estende anche alla sfera dei trasporti in generale).

OCSE e Consiglio d’Europa:

  • l’OCSE, l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo Economico, nome così sostituito rispetto ad OECE, rappresenta l’Organizzazione dell’occidente industrializzato;
  • il Consiglio d’Europa, comprensivo di oltre 40 membri, ha lo scopo di conseguire una più stretta unione fra i suoi membri per salvaguardare e promuovere gli ideali ed i principi che costituiscono il loro comune patrimonio e di favorire il loro progresso economico e sociale (art. 1 del Trattato istitutivo). Tale Consiglio è ispirato alla preminenza del diritto ed al rispetto dei diritti umani: è proprio a questa Organizzazione che si deve la nascita della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU) e delle libertà fondamentali.

Il Consiglio d’Europeo è composto da un Comitato di ministri, da un’Assemblea cui partecipano i rappresentanti dei Parlamenti delle nazioni e da un Segretariato.

Richiedi gli appunti aggiornati
* Campi obbligatori

Lascia un commento