La convenzione europea dei Diritti dell’Uomo: richiami su struttura e contenuti

La tutela dei diritti dell’uomo è oggi esercitata a livello internazionale → redazione della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948, atto che però era sprovvisto di valore cogente. In seguito si sottoscrive la convenzione europea dei diritti dell’uomo a Roma nel 1950 → si istituisce un apparato giurisdizionale che emana provvedimenti obbligatori e vincolanti per gli stati firmatari → tutela dei diritti garantiti.

CEDU → trattato internazionale multilaterale sottoscritto da 46 stati. Strutturata in 3 titoli che enunciano:

– titolo I: diritti, libertà e divieti per gli stati

– titolo II: istituzione e organizzazione di organo istituzionale (Corte europea dei diritti dell’uomo)

– titolo III: dettare disposizioni sull’applicabilità

Recepimento nell’ordinamento interno dei membri: libero. L’Italia ha ratificato con legge 848 del 1955

Corte costituzionale dispone in abrogabili e non modificabili da legge ordinaria le disposizioni perchè derivanti da fonte atipica → tendenza a considerare la CEDU prevalente su normativa ordinaria successiva.

Il ricorso alla corte europea dei diritti dell’uomo

La cedu è formata da numero di giudici pari agli stati contraenti eletti da assemblea parlamentare a maggioranza tra una rosa di 3 candidati presentati da ciascun stato membro. Mandato di 6 anni ripetibile. La corte in seduta plenaria elegge presidente e vice presidenti con mandato di 3 anni e adotta regolamento. Trattazione dei casi a:

– comitati → 3 giudici

– camere → 7 giudici

– grande camera → 17 giudici

Due tipi di ricorso:

– intestatale → se una parte viola disposizioni, lo può proporre ogni stato membro

– individuale → per chiunque si ritiene vittima di violazioni dei diritti

Condizioni di recevibilità del ricorso: solo dopo esperimento dei ricorsi interni, dev’essere fondato e non incompatibile con le disposizioni. Prima valutano i 3 giudici e poi i 7. Le sentenze emesse sono impugnabili per 3 mesi.

Effetti delle sentenze:

– valore vincolante e obbligatorio

– declaratorio

– ha efficacia esclusivamente tra le parti

Lo stato deve riparare, ha efficacia deterrente. Lo stato italiano è uno dei più inadempienti nell’esecuzione delle sentenze di condanna → emanata nuova legge di promozione dell’adempimento.

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