Riordinate dalla legge n. 400 del 1988, le competenze del Governo sono tutte quelle che non gli sono negate dalla legge o dalla Costituzione, motivo per cui si dice che il Governo abbia competenze generali di tipo politico, amministrativo e normativo.

Oltre al Parlamento, anche il Governo ha il potere di produrre norme, che tuttavia sono quasi tutte di livello secondario, in quanto rientrano nella competenza normativa del Governo, volta ad eseguire i principi dettati dalla legge attraverso la produzione di regolamenti governativi. Tutti gli atti del Governo, in ogni caso, devono essere deliberati dal Consiglio dei ministri e approvati dal Consiglio di Stato entro termini assolutamente brevi.

In casi del tutto eccezionali può essere deferita al Governo un’attività normativa avente la stessa forza degli atti primari. Tale attività normativa si concreta in:

  • decreto – legge (art. 77). Tale decreto, emanato dal Governo per motivi di necessità ed urgenza, entra immediatamente in vigore in quanto presenta norme auto applicative. Il Governo si assume la piena responsabilità dell’atto appena emanato e deve immediatamente presentarlo alle Camere per farlo convertire. Nel caso in cui le Camere siano in regime di prorogatio, queste devono essere ugualmente convocate e sono tenute a riunirsi entro cinque giorni, a dimostrazione di come il Parlamento mantenga un ampio controllo su questi atti, tanto più in quanto deve convertirli in legge entro sessanta giorni, sotto pena di nullità con effetti retroattivi completi (ex tunc). Eventuali modifiche del Parlamento apportate al decreto entrano in vigore solo dopo la pubblicazione della legge di conversione, ovvero ex nunc.

La prassi ha portato però al paradosso per cui il decreto – legge, da atto normativo straordinario, è diventato ormai un atto normativo ordinario, in quanto, a partire dal 1993, è stato utilizzato come mezzo per attuare il programma politico prima della caduta dei vari governi, che frequentemente avevano una durata molto breve. In alcuni casi, in completo contrasto con la disciplina costituzionale, si è anche assistito alla reiterazione dei decreti – legge che, nonostante fossero atti provvisori, diventavano nei fatti atti permanenti. Per evitare un tale paradosso fu inserita nei regolamenti parlamentari la clausola per la quale ogni decreto – legge doveva passare al vaglio della Commissione per gli affari costituzionali, avente il compito di stabilire la sussistenza o meno della necessità o dell’urgenza. Questa soluzione non risultò però idonea alla risoluzione del problema in quanto il decreto – legge aveva una validità talmente breve, che non vi era il tempo materiale per proporre un giudizio di legittimità costituzionale al riguardo. È dovuta dunque intervenirela Cortecostituzionale stabilendo che il controllo di legittimità sul decreto – legge si estende di diritto anche al nuovo decreto che lo sostituisce. In questo modola Cortesi è dunque riservata la possibilità di sindacare anche sui decreti – legge reiterati, dichiarati infine incostituzionali dalla sentenza n. 360 del 1996, che ha appurato come, pur essendo teoricamente ammissibili, finivano per ledere la natura stessa del decreto – legge.

  • decreto – legislativo (art. 76). Tale decreto viene demandato dal Parlamento al Governo attraverso una delega specifica, entro la quale il Parlamento indica i principi e i criteri direttivi riguardanti un oggetto definito e validi per un tempo limitato, entro il quale il Governo deve assolutamente provvedere alla creazione del decreto. In questo modola Costituenteè stata capace di conferire al Governo il potere legislativo, garantendo però le minoranze attraverso limiti di competenza, di contenuto, di tempo e soprattutto di finalità.

La legge con la quale il Parlamento delega la produzione di una legge è talmente importante che per essa è previsto il solo processo di approvazione ordinario, ma in ogni caso, tale delega del Parlamento, così come è stata conferita, può essere revocata, anche senza motivazione. Nonostante l’art. 76 non escluda esplicitamente alcuna materia dalla possibilità di delega parlamentare, si possono rinvenire delle limitazione nell’art.72, acui si aggiunge l’impossibilità di delegare le leggi di indirizzo politico. Recentemente si è anche fatta largo la possibilità di delegare al Governo la redazione di un testo unico , ovvero di un testo che raccoglie tutta la precedente e disordinata legislazione riguardante una specifica materia.

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