L’Unione europea non dispone cioè di una competenza generale ma esse <agisce esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nei trattati per realizzare gli obiettivi da questi stabiliti>, definito dallo stesso TUE <principio di attribuzione>. Prima del Trattato di Lisbona i Trattati istitutivi non contenevano in forma esplicita una lista delle competenze attribuite alle istituzioni, queste erano desumibili dagli obiettivi dell’Unione. Ma a quegli obiettivi non corrispondeva necessariamente una attribuzione esplicita di competenza all’Unione. Un quadro preciso delle loro competenze e dell’effettiva portata delle stesse era ricavabile solo da un esame delle singole disposizioni dei Trattati, in particolare quelle che disciplinavano nel concreto l’azione delle istituzioni in relazione ad una determinata materia.

Per introdurre maggior chiarezza, il TFUE fornisce ora in alcuni articoli iniziali un’elencazione puntuale dei diversi settori di competenza dell’Unione. Sono enumerati nell’art. 3 i settori in cui all’Unione è attribuita una competenza esclusiva (unione doganale, regole di concorrenza per il funzionamento del mercato interno, politica monetaria per gli Stati membri la cui moneta è l’euro, conservazione delle risorse biologiche del mare nella politica di pesca, politica commerciale comune); nell’art 4 i settori in cui la competenza dell’Unione è concorrente con quella degli Stati membri (mercato interno, politica sociale, coesione economica, sociale e territoriale, agricoltura e pesca, ambiente, protezione dei consumatori, trasporti, reti transeuropee, energia, spazio di libertà, sicurezza e giustizia, problemi comuni di sicurezza in materia di sanità pubblica) nell’art 4 e negli art 5 e 6 le competenze dell’Unione per svolgere azioni intese a sostenere, coordinare o completare l’azione degli Stati membri.

L’art 2 ricorda che <l’Unione ha competenza per definire e attuare una politica estera e di sicurezza comune, compresa la definizione progressiva di una politica di difesa comune>. Il TFUE si limita ad enumerare solo i <principali> ambiti di competenza. Gli articoli elencati del TFUE elencano i settori in cui l’Unione esercita la sua competenza, ma non le competenze che essa effettivamente esercita in quei settori. Per determinare l’effettiva <portata e le modalità di esercizio delle competenze dell’Unione> è necessario rifarsi alle disposizioni specificamente dedicate a ciascuno di quei settori. Anche alla luce di queste disposizioni, tuttavia, l’individuazione della portata precisa di una competenza dell’Unione non è sempre agevole.

Secondo la Corte i provvedimenti adottati dal legislatore comunitario devono limitarsi, quanto ai loro destinatari, ai soli Stati membri. Può rendersi necessario prevedere l’istituzione di un organismo comunitario incaricato di contribuire alla realizzazione di un processo di armonizzazione, per agevolare l’attuazione e l’applicazione uniformi di atti è appropriata l’adozione di misure di accompagnamento e di inquadramento non vincolanti. Secondo il principio di carattere generale secondo cui, quando una disposizione degli stessi Trattati affida alle istituzioni un compito preciso, si deve ammettere, <se non si vuole privare di qualsiasi efficacia detta disposizione, che essa…attribuisca (loro) i poterei indispensabili per svolgere questa missione>.

Per esempio in passato, in relazione alla competenza della Comunità a concludere accordi internazionali con Stati terzi, il TCE prevedeva questa competenza solo in casi specifici affermando che <ogniqualvolta il diritto comunitario abbia attribuito alle istituzioni della Comunità poteri sul piano interno per realizzare un certo obiettivo, la Comunità è competente ad assumere gli impegni internazionali necessari per raggiungere tale obiettivo, anche in mancanza di espresse disposizioni al riguardo>. Questo principio del cosiddetto parallelismo tra competenze interne e competenze esterne ha oggi consacrazione nei Trattati del TFUE, precisando che l’Unione ha competenza per la conclusione di accordi internazionali allorchè tale conclusione è <necessaria per consentirle di esercitare le sue competenze a livello interno>.

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