La emissione di titoli azionari o di strumenti finanziari dematerializzati si verifica in sequenza serializzata, il sistema non prevedendo la emissione di un’ azione isolatamente da altre. Ciò è a rigore anche quando l’ azionista sia unico. Nulla vieta ovviamente che in caso di unico azionista le azioni siano rappresentate da un solo certificato azionario: ma ciò, come è ovvio, è altra questione. Il rilascio del certificato azionario o la imputazione scritturale dello strumento finanziario dematerializzato si verificano invece paritariamente, in funzione della vicenda emittente- prenditore.

Ne discende la possibilità di vizi nell’ emissione.

a) Nel caso di sovraemissione, quando cioè la società emetta più titoli di quanti dovrebbe per la corretta suddivisione in unità di misura del capitale come fissato nell’ atto costitutivo o nella delibera di aumento, può manifestarsi contrasto fra la disciplina che regola l’ investimento collettivo e la disciplina di tutela dell’ acquirente in buona fede in caso di negoziazione del titolo.

L’ equilibrio ragionevole fra le due istanze è di ridurre il valore nominale di ciascuna azione, riconoscendo prevalenza alla disciplina di tutela dell’ acquirente in buona fede in caso di negoziazione del titolo. L’ equilibrio ragionevole fra le due istanze è di ridurre il valore nominale di ciascuna azione, riconoscendo prevalenza alla disciplina dell’ organizzazione (che è a tutela anche di terzi). Resteranno ferme le azioni di risarcimento nei confronti di chi si sia reso responsabile della sovraemissione.

b) Non diversamente nel caso di duplicazione nel rilascio del titolo, quando in sede di annotazione del trasferimento ai sensi dell’ art. 2022, o di sostituzione di documenti in caso di riunione o frazionamento dei certificati (art. 2000), la società rilasci più titoli di come avrebbe dovuto, e nasca conflitto questa volta però limitato ai portatori dei titoli per i quali la vicenda si è verificata.

Gli è solo che una soluzione di quel conflitto, ove tutti siano legittimati ad invocare tutela del loro acquisto in buona fede, non può risolversi tramite riduzione di valore delle sole azioni per cui la vicenda della duplicazione si è verificata, stante la tassativa eguaglianza (e tipicità) delle azioni, nè si può addivenire ad una sorta di forzata cotitolarità delle azioni ridimensionate nel numero. Si postula dunque come inevitabile la necessaria parità fra il valore globale di tutte le azioni per allinearle al valore di riferimento, ferme restando sempre le azioni di risarcimento nei confronti del responsabile del malfatto.

c) A conclusione diversa può forse giungersi nell’ ipotesi di emissione di titolo non interamente liberato senza menzione del debito ancora sussistente. Qui non ci è a rigore violazione della norma organizzativa a monte, ma ricorre piuttosto comportamento negligente degli uffici responsabili.

Ragionevole sarebbe quindi ritenere pienamente tutelato l’ acquirente in buona fede del titolo, tenuta all’ azione di recupero la società nei confronti dell’ inadempiente, indifferente però restando il valore nominale delle altre azioni.

 

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