L’art. 2355 bis dispone che, nel caso di azioni nominative ed in quello di mancata emissione dei titoli azionari, lo statuto può sottoporre a particolari condizioni il loro trasferimento e può, per un periodo non superiore a cinque anni dalla costituzione della società o dal momento in cui il divieto viene introdotto, vietarne il trasferimento.
Se si riflette su come nasce la società per azioni e sull’appello che si è inteso fare al pubblico dei potenziali investitori, la possibilità di vietarne statutariamente il trasferimento, come quella di sottoporlo a condizioni, appare congeniale alle piccole, piuttosto che alle grandi società per azioni.
Ciò che rende discussa e delicata la materia è la valutazione degli interessi in gioco, che di fatto spesso non corrispondono a quelli in via di principio enunciati o comunque ammissibili. Non a caso l’art. 2347 include tra le cause che consentono l’esercizio del diritto di recesso le modificazioni con cui si introducono o si rimuovono limiti alla circolazione. L’art. 2355 bis co. 4, inoltre, a scanso di equivoci per l’acquirente, dispone che le limitazione in questione debbano risultare dal titolo.