L’art. 2441 co. 4, 5 e 8 prevedono quattro casi in cui è consentito di escludere o limitare il diritto di opzione, casi che la legge circonda di cautele:

  • quando le azioni di nuova emissione devono essere liberate mediante conferimenti in natura (co. 4). Se la società emette le azioni non perché abbia bisogno di nuovi capitali, ma perché l’attribuzione delle nuove azioni costituisce il mezzo di scambio per procurarsi un determinato bene (es. brevetto) di proprietà di un terzo, questo obiettivo resterebbe frustrato se le nuove azioni dovessero essere offerte ai vecchi azionisti. Viene quindi sancita l’impossibilità per i vecchi soci di sottoscrivere le nuove azioni destinate ad essere assegnate al proprietario del bene oggetto di conferimento.
  • quando l’interesse della società lo esige (co. 5). Tale disposizione rappresenta un’ipotesi che evidentemente comporta una delicata valutazione da farsi dall’assemblea al momento stesso in cui decide l’aumento di capitale (es. opportunità di far entrare in società un socio importante). Vista la delicatezza della situazione, quindi, viene previsto un quorum deliberativo rafforzato, che vuole che la delibera assembleare sia sempre approvata col voto favorevole di tanti soci che rappresentino oltre la metà del capitale sociale.

In entrambi questi casi, in particolare (co. 6):

  • la proposta di delibera di aumento del capitale deve essere illustrata dagli amministratori con apposita relazione dalla quale devono risultare le ragioni dell’esclusione o della limitazione. La relazione degli amministratori deve esser comunicata al collegio sindacale (o al consiglio di sorveglianza) e al soggetto incaricato del controllo contabile almeno trenta giorni prima di quello fissato per l’assemblea. Entro i successivi quindici giorni, il collegio sindacale deve esprimere un parere di congruità sul prezzo di emissione.
  • il prezzo di emissione deve essere stabilito non già con riferimento al valore nominale delle azioni, ma in base al valore del patrimonio netto, tenendo conto anche dell’andamento delle quotazione nell’ultimo semestre.
  • il terzo caso (co. 8) contempla solo una limitazione del diritto di opzione, contenuta nell’ambito di 1/4 delle azioni di nuova emissione, la quale ricorre quando le azioni sottratte al diritto di opzione siano offerte in sottoscrizione ai dipendenti della società o di società che la controllano o da cui è controllata. Tale deliberazione (a patto che si mantenga nel limite di 1/4) può essere presa con le normali maggioranze richieste per le assemblee straordinarie e sembra prescindere dalla necessità di una motivazione basata sull’esistenza di un forte interesse della società.
  • nelle società aperte lo statuto può escludere il diritto di opzione nei limiti del dieci percento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni (co. 4).

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