Warrant

Il warrant si presenta come una modalità particolare di attuazione del diritto di opzione, non disciplinata dalla legge, ma per la sua duttilità posta frequentemente in pratica. La forma più elementare del warrant è quella in cui, contestualmente alla sua emissione, viene deliberato un aumento di capitale a servizio che troverà effettiva esecuzione se e quando il portatore del warrant dichiari la volontà di valersene e sottoscriva, versandone il prezzo, le corrispondenti nuove azioni che verranno emesse (buono di sottoscrizione). Se viene emesso autonomamente, il warrant ha un prezzo, ma sovente la sua emissione viene abbinata a quella di nuove azioni o di titoli obbligazionari di cui costituisce un accessorio. Tale strumento costituisce una sorta di prenotazione per la sottoscrizione di nuove azioni ed è caratterizzato dalla dilazione nel tempo di questo diritto.

Di warrant si parla anche quando la modalità di emissione non preveda un aumento di capitale a servizio, ma faccia riferimento ad azioni tenute a disposizione da parte della società stessa o di un terzo (buoni di acquisto).

Delega agli amministratori delle società per azioni

Tenuto conto che i tempi di realizzazione di un aumento di capitale sono assai lunghi, l’art. 2443 prevede che, tanto in sede di costituzione, quanto successivamente con una modificazione dello statuto, possa essere attribuita agli amministratori la facoltà di aumentare in una o più volta il capitale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni (co. 1). La misura dell’aumento che si figura, in particolare, fintanto che questo rimane allo stato potenziale, va sotto il nome di capitale delegato.

All’ampio potere concesso in questo modo agli amministratori, si aggiunge il fatto che la delega possa anche consentire agli amministratori di ammettere conferimenti in natura e di escludere il diritto di opzione. In tal caso lo statuto determina i criteri cui gli amministratori devono attenersi e questi ultimi dovranno redigere l’apposita relazione prevista con riferimento a queste ipotesi dall’art. 2441 co. 6 (co. 2).

Dato che l’aumento diventa effettivo soltanto con la successiva delibera degli amministratori, la norma prescrive che quest’ultima sia redatta da un notaio e sia anch’essa depositata ed iscritta nel registro delle imprese (v. art. 2436 in relazione alle deliberazioni assembleari modificative dell’atto costitutivo).

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