L’art. 2380 bis, a differenza del precedente art. 2380, definisce la funzione degli amministratori attribuendo loro in via esclusiva la gestione dell’impresa con la missione di compiere le operazioni necessarie (comprese quelle non tipiche ma strumentali/ accessorie) per l’attuazione dell’oggetto sociale. La norma non parla di atti ma di operazioni , nelle quali può essere coinvolta una pletora di atti.

L’esclusività della competenza attribuita agli amministratori tende a definire con maggiore chiarezza il rapporto con i poteri dell’assemblea, la quale, con il progredire della riforma, ha a poco a poco perso la sua prevalenza nei confronti degli amministratori.

L’attuale dialettica tra amministratori ed assemblea, comunque, si pone nei seguenti termini:

  • l’assemblea nomina gli amministratori, li può revocare, può esercitare nei loro confronti l’azione di responsabilità, ma non può interferire negli atti di gestione se non indirettamente e a posteriori, nella globale valutazione dei risultati della gestione.
  • gli amministratori, oltre a gestire la società, hanno la funzione di convocare l’assemblea, di stabilire l’ordine del giorno e di eseguire le deliberazioni, nonché di impugnarle e di rifiutarsi di eseguire quelle invalide o nulle. Un ulteriore compito degli amministratori consiste nel tenere i rapporti con i risparmiatori, curando la trasparenza e la puntualità e, quindi, creando valore.

L’art. 2380 bis, stabilito che l’amministrazione può essere conferita anche a non soci, soggiunge che, quando è affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione. Alla figura dell’amministratore unico, quindi, si contrappone una struttura collegiale che nel suo funzionamento può assumere varie configurazioni.

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